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Abbiamo riportato, per tua comodità, il testo delle leggi che regolano l'adozione in Italia
Indice
Legge 149/2001
Le principali modifiche alla disciplina dell’adozione, avvenute con questa nuova legge n.149 del 28 marzo 2001, sono state le seguenti:
- innalzamento da 40 a 45 anni dell’età che deve intercorrere fra genitori che aspirano all’adozione e il minore da adottare,
- trasformazione della procedura di adottabilità che ora avviene con sentenza e con maggiore rispetto del contraddittorio fra le parti,
- creazione di una banca dati elettronica nazionale presso il ministero della Giustizia per agevolare l’abbinamento fra minorenni abbandonati e coppie aspiranti,
- sufficienza del solo matrimonio fra gli stessi aspiranti genitori (prima era necessaria, oltre all’avvenuto matrimonio, anche la convivenza di almeno tre anni, ora invece sarà presa in considerazione anche la convivenza avvenuta prima del matrimonio),
- graduale chiusura degli istituti di ricovero entro il 31/12/2006 (dopo quella data non sarà più possibile ricoverare minori in Istituto ma solo affidarli a famiglie disponibili o a case-famiglia).
Vai a leggere anche i commenti e gli schemi riassuntivi di questa nuova legge sui siti segnalati nella pagina dei link (sezione "Commenti alla nuova legge 149/2001")!!
Se sei interessato ad approfondimenti ulteriori, esistono alcuni libri che trattano e commentano in dettaglio tale legge (es. “Manuale pratico della nuova adozione”, Federico Eramo [giudice presso il TdM di L’Aquila)], edizioni CEDAM di Padova).
(dal sito www.gazzettaufficiale.it => legge 149/2001 o dal sito www.parlamento.it tra le leggi ordinarie 2001 => legge 149/2001)
LEGGE 28 marzo 2001, n.149 Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonche' al titolo VIII del libro primo del codice civile. (GU n. 96 del 26-4-2001)
testo in vigore dal: 27-4-2001
- TITOLO I - DIRITTO DEL MINORE ALLA PROPRIA FAMIGLIA
- TITOLO II - AFFIDAMENTO DEL MINORE
- TITOLO III - DELL'ADOZIONE
- TITOLO IV - DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
- TITOLO V - MODIFICHE AL TITOLO VIII DEL LIBRO PRIMO DEL CODICE CIVILE
- TITOLO VI - NORME FINALI, PENALI E TRANSITORIE
TITOLO I - DIRITTO DEL MINORE ALLA PROPRIA FAMIGLIALa Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il titolo della legge 4 maggio 1983, n. 184, di seguito denominata "legge n. 184", e' sostituito dal seguente: "Diritto del minore ad una famiglia".
2. La rubrica del Titolo I della legge n. 184 e' sostituita dalla seguente: "Principi generali".
3. L'articolo 1 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.
2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potesta' genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.
3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresi' iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attivita' delle comunita' di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonche' incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le
persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attivita' di cui al presente comma.
4. Quando la famiglia non e' in grado di provvedere alla crescita e all'eduzione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.
5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia e' assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di eta', di lingua, di religione e nel rispetto della identita' culturale del minore e comunque non in contrasto con i princi'pi fondamentali dell'ordinamento".Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- La legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", ora "Diritto del minore ad una famiglia", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1983, n. 133, S.O.
TITOLO II -AFFIDAMENTO DEL MINORE
Art. 2.
1. All'articolo 2 della legge n. 184 sono premesse le seguenti parole: "Titolo I-bis. Dell'affidamento del minore".
2. L'articolo 2 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, e' affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.
2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, e' consentito l'inserimento del minore in una comunita' di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo piu' vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di eta' inferiore a sei anni l'inserimento puo' avvenire solo presso una comunita' di tipo familiare.
3. In caso di necessita' e urgenza l'affidamento puo' essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.
4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove cio' non sia possibile, mediante inserimento in comunita' di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.
5. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunita' di tipo familiare e dagli
istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi".Art. 3.
1. L'articolo 3 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. I legali rappresentanti delle comunita' di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della potesta' dei genitori o della tutela sia impedito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attivita' a favore delle comunita' di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico.
3. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potesta', le comunita' di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio".
Nota all'art. 3:
- Le norme del capo I del titolo X (Della tutela e dell'emancipazione) del libro primo (Delle persone e della famiglia) del codice civile riguardano la tutela dei minori.Art. 4.
1. L'articolo 4 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. L'affidamento familiare e' disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potesta', ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di eta' inferiore, in considerazione della sua capacita' di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.
2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potesta' o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonche' i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalita' attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve
altresi' essere indicato il servizio sociale locale cui e' attribuita la responsabilita' del programma di assistenza, nonche' la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio
sociale locale cui e' attribuita la responsabilita' del programma di assistenza, nonche' la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare rilevanza ed e' tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficolta' del nucleo familiare di provenienza.
4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non puo' superare la durata di ventiquattro mesi ed e' prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.
5. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorita' che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficolta' temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.
6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di eta' inferiore, in considerazione della sua capacita' di discernimento, richiede, se necessario, al
competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunita' di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato".Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 330 del codice civile, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 330 (Decadenza dalla potesta' sui figli). - Il giudice puo' pronunziare la decadenza dalla potesta' quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o
abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice puo' ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare, ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore".Art. 5.
1. L'articolo 5 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1. L'affidatario deve accogliere presso di se' il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorita'
affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la potesta' parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorita' sanitarie. L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potesta', di affidamento e di adottabilita' relativi al minore affidato.
2. Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessita' del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalita' piu' idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.
3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunita' di tipo familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato".
4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilita' finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria".Note all'art. 5:
- L'art. 333 del codice civile, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 333 (Condotta del genitore pregiudizievole ai figli). Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non e' tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze puo' adottare i provvedimenti convenienti e puo' anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.".
- Il testo dell'art. 316 del codice civile e' il seguente:
"Art. 316 (Esercizio della potesta' dei genitori). - Il figlio e' soggetto alla potesta' dei genitori sino all'eta' maggiore o alla emancipazione. La potesta' e' esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori puo' ricorrere senza formalita' al giudice indicando i provvedimenti che ritiene piu' idonei. Se sussiste un incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, il padre puo' adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili. Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene piu' utili nell'interesse del figlio e dell'unita' familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il piu' idoneo a curare l'interesse del
figlio.".
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALIArt. 6.
1. L'articolo 6 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. L'adozione e' consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.
2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.
3. L'eta' degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non piu' di quarantacinque anni l'eta' dell'adottando.
4. Il requisito della stabilita' del rapporto di cui al comma 1 puo' ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuita' e la stabilita' della convivenza, avuto riguardo a tutte
le circostanze del caso concreto.
5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.
6. Non e' preclusa l'adozione quando il limite massimo di eta' degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in eta' minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore gia' dagli
stessi adottato.
7. Ai medesimi coniugi sono consentite piu' adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'avere gia' adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare piu' fratelli, ovvero la disponibilita' dichiarata all'adozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
8. Nel caso di adozione dei minori di eta' superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilita' finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'eta' di diciotto anni degli adottati".Note all'art. 6:
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante
"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1992, n. 39, S.O. Il
testo dell'art. 3, comma 1, e' il seguente:
"Art. 3 (Soggetti aventi diritto). - 1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.".
- Il testo dell'art. 4 della citata legge n. 104/1992 e' il seguente:
"Art. 4 (Accertamento dell'handicap). - 1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficolta', alla necessita' dell'intervento assistenziale permanente e alla capacita' complessiva individuale residua, di cui all'art. 3, sono effettuati dalle unita' sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unita' sanitarie locali.".Art. 7.
1. L'articolo 7 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. L'adozione e' consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilita' ai sensi degli articoli seguenti.
2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non puo' essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia l'eta' predetta nel corso del procedimento. Il consenso dato puo' comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione.
3. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha un'eta' inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacita' di discernimento".
Capo II - DELLA DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITA'
Art. 8.
1. L'articolo 8 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. Sono dichiarati in stato di adottabilita' dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perche' privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purche' la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.
2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunita' di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare.
3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.
4. Il procedimento di adottabilita' deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2 dell'articolo 10".Art. 9.
1. L'articolo 9 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente:
"Art. 9. - 1. Chiunque ha facolta' di segnalare all'autorita' pubblica situazioni di abbandono di minori di eta'. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessita' debbono riferire al piu' presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.
2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunita' di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della localita' di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l'adottabilita' di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunita' di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.
3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2. Puo' procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.
4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L'omissione della segnalazione puo' comportare l'inidoneita' ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacita' all'ufficio tutelare.
5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione puo' comportare la decadenza dalla potesta' sul figlio a norma dell'articolo 330 del codice civile e l'apertura della procedura di adottabilita'".Nota all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 330 del codice civile, si veda in nota all'art. 4.
Art. 10.
1. L'articolo 10 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente:
"Art. 10. - 1. Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di cui all'articolo 9, comma 2, provvede all'immediata apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore. Dispone immediatamente, all'occorrenza, tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, piu' approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.
2. All'atto dell'apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il presidente del tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice.
3. Il tribunale puo' disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunita' di tipo familiare, la sospensione della potesta' dei genitori sul minore, la sospensione dell'esercizio delle
funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.
4. In caso di urgente necessita', i provvedimenti di cui al comma 3 possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.
5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma 4. Il tribunale provvede in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero, sentite tutte le parti interessate ed assunta ogni necessaria informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di eta' inferiore, in considerazione della sua capacita' di discernimento. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile".Nota all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 330 del codice civile, si veda in nota all'art. 4.
Art. 11.
1. All'articolo 11, primo comma, della legge n. 184, dopo le parole:
"parenti entro il quarto grado" sono inserite le seguenti: "che abbiano rapporti significativi con il minore".Nota all'art. 11:
- Il testo dell'art. 11, primo comma, della citata legge n. 184/1983, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 11. - Quando dalle indagini previste nell'articolo precedente risultano deceduti i genitori del minore e non risultano esistenti parenti entro il quarto grado, che abbiano rapporti significativi con il minore, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilita', salvo che esistano istanze di adozione ai sensi dell'articolo 44. In tal caso il tribunale per i minorenni decide nell'esclusivo interesse del minore.".
Art. 12.
1. All'articolo 12, quinto comma, della legge n. 184, le parole "ai sensi del secondo comma dell'articolo 10" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del comma 3 dell'articolo 10".Nota all'art. 12:
- Il testo dell'art. 12, della citata legge n. 184/1983, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 12. - Quando attraverso le indagini effettuate consta l'esistenza dei genitori o di parenti entro il quarto grado indicati nell'articolo precedente, che abbiano
mantenuto rapporti significativi con il minore, e ne e' nota la residenza, il presidente del tribunale per i minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizione,
entro un congruo termine, dinanzi a se' o ad un giudice da lui delegato. Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla circoscrizione del tribunale per i minorenni che procede, la loro audizione puo' essere delegata al tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza. In caso di residenza all'estero e' delegata l'autorita' consolare competente. Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi l'opportunita', impartisce con decreto motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o dei servizi locali, ai quali puo' essere affidato l'incarico di operare al fine di piu' validi rapporti tra il minore e la famiglia. Il presidente o il giudice delegato puo', altresi', chiedere al pubblico ministero di promuovere l'azione per la corresponsione degli alimenti a carico di chi vi e' tenuto per legge e, al tempo stesso, dispone, ove d'uopo, provvedimenti temporanei ai sensi del comma 3 dell'art. 10".
Art. 13.
1. L'articolo 14 della legge n.184 e' sostituito dal seguente:
"Art. 14. - 1. Il tribunale per i minorenni puo' disporre, prima della dichiarazione di adottabilita', la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione puo' riuscire utile nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione e' disposta con ordinanza motivata per un periodo non superiore a un anno.
2. La sospensione e' comunicata ai servizi sociali locali competenti perche' adottino le iniziative opportune".Art. 14.
1. L'articolo 15 della legge n.184 e' sostituito dal seguente:
"Art. 15. - 1. A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo 8, lo stato di adottabilita' del minore e' dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:
a) i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo;
b) l'audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilita' ad ovviarvi;
c) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste inadempiute per responsabilita' dei genitori.
2. La dichiarazione dello stato di adottabilita' del minore e' disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero, nonche' il rappresentante dell'istituto di assistenza pubblico o privato o della comunita' di tipo familiare presso cui il minore e' collocato o la persona cui egli e' affidato. Devono essere, parimenti, sentiti il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di eta' inferiore, in considerazione della sua capacita' di discernimento.
3. La sentenza e' notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, al tutore, nonche' al curatore speciale ove esistano, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui all'articolo 17".Note all'art. 14:
- Per il testo dell'art. 12 della citata legge n. 184/1983, come modificato dalla legge qui pubblicata, si veda in nota all'art. 12.
- Il testo dell'art. 13 della citata legge n. 184/1983 e' il seguente:
"Art. 13. - Nel caso in cui i genitori ed i parenti di cui all'articolo precedente risultino irreperibili ovvero non ne sia conosciuta la residenza, la dimora o il domicilio, il tribunale per i minorenni provvede alla loro convocazione ai sensi degli articoli 140 e 143 del codice di procedura civile, previe nuove ricerche tramite gli organi di pubblica sicurezza.
Art. 15.
1. L'articolo 16 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente:
"Art. 16. - 1. Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia per lo stato di adottabilita' dichiara che non vi e' luogo a provvedere.
2. La sentenza e' notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, nonche' al tutore e al curatore speciale ove esistano. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.
3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile".Nota all'art. 15:
- Per il testo dell'art. 330 del codice civile, si veda in nota all'art. 4.
Art. 16.
1. L'articolo 17 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente:
"Art. 17. - 1. Avverso la sentenza il pubblico ministero e le altre parti possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, sezione per i minorenni, entro trenta giorni dalla notificazione. La Corte, sentite le parti e il pubblico ministero ed effettuato ogni altro opportuno accertamento, pronuncia sentenza in camera di consiglio e provvede al deposito della stessa in cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia. La sentenza e' notificata d'ufficio al pubblico ministero e alle altre parti.
2. Avverso la sentenza della Corte d'appello e' ammesso ricorso per Cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per i motivi di cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile. Si applica altresi' il secondo comma dello stesso articolo.
3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi".Nota all'art. 16:
- Il testo dell'art. 360 del codice di procedura civile e' il seguente:
"Art. 360 (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso). - Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado, possono essere impugnate con ricorso per cassazione:
1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non e' prescritto il regolamento di competenza;
3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
4) per nullita' della sentenza o del procedimento;
5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio.
Puo' inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso
l'impugnazione puo' proporsi soltanto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.".
Art. 17.
1. L'articolo 18 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente:
"Art. 18. - 1. La sentenza definitiva che dichiara lo stato di adottabilita' e' trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso. La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che la sentenza di adottabilita' e' divenuta definitiva. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni".Art. 18.
1. L'articolo 21 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente:
"Art. 21. - 1. Lo stato di adottabilita' cessa altresi' per revoca, nell'interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all'articolo 8, comma 1, successivamente alla sentenza di cui al comma 2 dell'articolo 15.
2. La revoca e' pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero, dei genitori, del tutore.
3. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
4. Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilita' non puo' essere revocato".
Capo III - DELL'AFFIDAMENTO PREADOTTIVO
Art. 19.
1. L'articolo 22 della legge n.184 e' sostituito dal seguente:
"Art. 22. - 1. Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilita' ad adottare piu' fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate. E' ammissibile la presentazione di piu' domande anche successive a piu' tribunali per i minorenni, purche' in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi. I tribunali cui la domanda e' presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresi' essere comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e puo' essere rinnovata.
2. In ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere fornite, se richieste, notizie sullo stato del procedimento.
3. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all'articolo 6, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma 4, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, nonche' avvalendosi delle competenti professionalita' delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, dando
precedenza nella istruttoria alle domande dirette all'adozione di minori di eta' superiore a cinque anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro centoventi giorni, riguardano in particolare la capacita' di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore. Con provvedimento
motivato, il termine entro il quale devono concludersi le indagini puo' essere prorogato una sola volta e per non piu' di centoventi giorni.
5. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.
6. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di eta' inferiore, in considerazione della sua capacita' di discernimento, omessa ogni altra formalita' di procedura, dispone, senza indugio,
l'affidamento preadottivo, determinandone le modalita' con ordinanza. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta.
7. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini. Non puo' essere disposto l'affidamento di uno solo di piu' fratelli, tutti in stato di adottabilita', salvo che non sussistano gravi ragioni. L'ordinanza e' comunicata al pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo e' immediatamente, e comunque non oltre dieci giorni, annotato a cura del cancelliere a margine della trascrizione di cui all'articolo 18.
8. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali. In caso di accertate difficolta', convoca, anche separatamente, gli affidatari e il minore, alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al fine di valutare le cause all'origine delle difficolta'. Ove necessario, dispone interventi di sostegno psicologico e sociale".Nota all'art. 19:
- Per il testo degli articoli 3, comma 1, e 4 della citata legge n. 104/1992, si veda in note all'art. 6.Art. 20.
1. L'articolo 23 della legge n.184 e' sostituito dal seguente:
"Art. 23. - 1. L'affidamento preadottivo e' revocato dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all'articolo 22, comma 8, quando vengano accertate difficolta' di idonea convivenza ritenute non superabili. Il provvedimento relativo alla revoca e' adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato. Debbono essere sentiti, oltre al pubblico ministero ed al presentatore dell'istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di eta' inferiore, in considerazione della sua capacita' di discernimento, gli affidatari, il tutore e coloro che abbiano svolto attivita' di vigilanza o di sostegno.
2. Il decreto e' comunicato al pubblico ministero, al presentatore dell'istanza di revoca, agli affidatari ed al tutore. Il decreto che dispone la revoca dell'affidamento preadottivo e' annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni a margine della trascrizione di cui all'articolo 18.
3. In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile".Nota all'art. 20:
- Per il testo dell'art. 330 del codice civile, si veda in nota all'art. 4.
Capo IV - DELLA DICHIARAZIONE DI ADOZIONE
Art. 21.
1. L'articolo 25 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente:
"Art. 25. - 1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilita', decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di eta' inferiore, in considerazione della sua capacita' di discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano
svolto attivita' di vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalita' di procedura, provvede sull'adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve
manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta.
2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni quattordici, debbono essere sentiti.
3. Nell'interesse del minore il termine di cui al comma 1 puo' essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata.
4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, puo' essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte.
5. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione puo' essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.
6. La sentenza che decide sull'adozione e' comunicata al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.
7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile".Nota all'art. 21:
- Per il testo dell'art. 330 del codice civile, si veda in nota all'art. 4.
Art. 22.
1. L'articolo 26 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente:
"Art. 26. - 1. Avverso la sentenza che dichiara se fare luogo o non fare luogo all'adozione, entro trenta giorni dalla notifica, puo' essere proposta impugnazione davanti alla sezione per i minorenni della Corte d'appello da parte del pubblico ministero, dagli adottanti e dal tutore del minore. La Corte d'appello, sentite le
parti ed esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, pronuncia sentenza. La sentenza e' notificata d'ufficio alle parti per esteso.
2. Avverso la sentenza della Corte d'appello e' ammesso ricorso per Cassazione, che deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica della stessa, solo per i motivi di cui al primo comma, numero 3, dell'articolo 360 del codice di procedura civile.
3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso per Cassazione deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.
4. La sentenza che pronuncia l'adozione, divenuta definitiva, e' immediatamente trascritta nel registro di cui all'articolo 18 e comunicata all'ufficiale dello stato civile che la annota a margine dell'atto di nascita dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve immediatamente dare comunicazione
della definitivita' della sentenza al cancelliere del tribunale per i minorenni.
5. Gli effetti dell'adozione si producono dal momento della definitivita' della sentenza".
Nota all'art. 22:
- Per il testo dell'art. 360 del codice di procedura civile, si veda in nota all'art. 16.
Art. 23.
1. All'articolo 27, secondo comma, della legge n. 184, le parole "ai sensi dell'articolo 25, quinto comma" sono sostituite dalle seguenti "ai sensi dell'articolo 25, comma 5".Nota all'art. 23:
- Il testo dell'art. 27 della citata legge n. 184/1983, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 27. - Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. Se l'adozione e' disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell'art. 25, comma 5, l'adottato assume il cognome della famiglia di lei. Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso
la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali.".
Art. 24.
1. L'articolo 28 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente:
"Art. 28. - 1. Il minore adottato e' informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono piu' opportuni.
2. Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternita' e alla maternita' del minore e dell'annotazione di cui all'articolo 26, comma 4.
3. L'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorita' o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorita' giudiziaria. Non e' necessaria l'autorizzazione qualora la richiesta provenga dall'ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali.
4. Le informazioni concernenti l'identita' dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la potesta' dei genitori, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che l'informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessita' e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore.
5. L'adottato, raggiunta l'eta' di venticinque anni, puo' accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identita' dei propri genitori biologici. Puo' farlo anche raggiunta la maggiore eta', se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza.
6. Il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone di cui ritenga opportuno l'ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l'accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l'accesso alle notizie richieste.
7. L'accesso alle informazioni non e' consentito se l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo.
8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l'autorizzazione non e' richiesta per l'adottato maggiore di eta' quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili".
TITOLO IV - DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
Capo I - DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI E DEI SUOI EFFETTIArt. 25.
1. L'articolo 44 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente:
"Art. 44. - 1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7:
a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre; soppressa
d) quando vi sia la constatata impossibilita' di affidamento preadottivo.
2. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, e' consentita anche in presenza di figli legittimi.
3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l'adozione e' consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non e' coniugato. Se l'adottante e' persona coniugata e non separata, l'adozione puo' essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l'eta' dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare".Nota all'art. 25:
- Per il testo dell'art. 3, comma 1, della citata legge n. 104/1992, si veda in note all'art. 6.
Art. 26.
1. L'articolo 45 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente:
"Art. 45. - 1. Nel procedimento di adozione nei casi previsti dall'articolo 44 si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando che abbia compiuto il quattordicesimo anno di eta'.
2. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una eta' inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacita' di discernimento.
3. In ogni caso, se l'adottando non ha compiuto gli anni quattordici, l'adozione deve essere disposta dopo che sia stato sentito il suo legale rappresentante.
4. Quando l'adozione deve essere disposta nel caso previsto dall'articolo 44, comma 1, lettera c), deve essere sentito il legale rappresentante dell'adottando in luogo di questi, se lo stesso non puo' esserlo o non puo' prestare il proprio consenso ai sensi del presente articolo a causa delle sue condizioni di minorazione".Art. 27.
1. L'articolo 47 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente:
"Art. 47. - 1. L'adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronuncia. Finche' la sentenza non e' emanata, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.
2. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della sentenza, si puo' procedere, su istanza dell'altro coniuge, al compimento degli atti necessari per l'adozione.
3. Se l'adozione e' ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante".Art. 28.
1. L'articolo 49 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente:
"Art. 49. - 1. L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro trenta giorni dalla data della comunicazione della sentenza di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo X del libro primo del codice civile.
2. L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele puo' essere privato dell'amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni".Nota all'art. 28:
- Le disposizioni contenute nella sezione III del capo
I (Della tutela dei minori) del titolo X (Della tutela e dell'emancipazione) del libro primo (Delle persone e della famiglia) del codice civile riguardano l'esercizio della
tutela.
Capo II - DELLE FORME DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
Art. 29.
1. La lettera a) del terzo comma dell'articolo 57 della legge n. 184 e' sostituita dalla seguente:
"a) l'idoneita' affettiva e la capacita' di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti;".Nota all'art. 29:
-Il testo dell'art. 57 della citata legge n. 184/1983, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 57. - Il tribunale verifica:
1) se ricorrono le circostanze di cui all'art. 44;
2) se l'adozione realizza il preminente interesse del minore.
A tal fine il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori dell'adottando, dispone l'esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza, sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia.
L'indagine dovra' riguardare in particolare:
a) idoneita' affettiva e la capacita' di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti;
b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore;
c) la personalita' del minore;
d) la possibilita' di idonea convivenza, tenendo conto della personalita' dell'adottante e del minore.".
TITOLO V - MODIFICHE AL TITOLO VIII DEL LIBRO PRIMO DEL CODICE CIVILE
Art. 30.
1. L'articolo 313 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 313. - (Provvedimento del tribunale) - Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalita' di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.
L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero".Art. 31.
1. L'articolo 314 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 314. - (Pubblicita') - La sentenza definitiva che pronuncia l'adozione e' trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito
registro e comunicata all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.
Con la procedura di cui al primo comma deve essere altresi' trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato.
L'autorita' giudiziaria puo' inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza che pronuncia l'adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni".
TITOLO VI - NORME FINALI, PENALI E TRANSITORIE
Art. 32.
1. All'articolo 35, comma 4, della legge n. 184, le parole: "puo' essere sentito ove sia opportuno e" sono sostituite dalle seguenti:
"deve essere sentito".
2. All'articolo 52, secondo comma, della legge n. 184, le parole: "e, se opportuno, anche di eta' inferiore" sono sostituite dalle seguenti: "e anche di eta' inferiore, in considerazione della sua capacita' di discernimento".
3. All'articolo 79, terzo comma, della legge n. 184, le parole: ", se opportuno," sono sostituite dalle seguenti: ", in considerazione della loro capacita' di discernimento,".Nota all'art. 32, comma 1:
- Il testo del comma 4, dell'art. 35, della citata legge n. 184/1983, come modificato dalla presente legge e' il seguente:
"4. Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell'autorita' straniera come
affidamento preadottivo, se non contrario ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore
interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto affidamento in un anno che decorre dall'inserimento del minore nella nuova famiglia. Decorso tale periodo, se
ritiene che la sua permanenza nella famiglia che lo ha accolto e' tuttora conforme all'interesse del minore, il tribunale per i minorenni pronuncia l'adozione e ne dispone
la trascrizione nei registri dello stato civile. In caso contrario, anche prima che sia decorso il periodo di affidamento preadottivo, lo revoca e adotta i provvedimenti
di cui all'art. 21 della Convenzione. In tal caso il minore che abbia compiuto gli anni 14 deve sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da assumere; se ha raggiunto gli anni 12 deve essere personalmente sentito; se di eta' inferiore deve essere sentito ove cio' non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto conto della valutazione dello psicologo nominato dal tribunale.".
Nota all'art. 32, comma 2:
- Il testo del secondo comma dell'art. 52 della citata legge n. 184/1983, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato che abbia compiuto gli
anni dodici e anche di eta inferiore, in considerazione della sua capacita' di discernimento pronuncia sentenza.".
Nota all'art. 32, comma 3:
- Il testo del terzo comma dell'art. 79, della citata legge n. 184/1983, come modificato dalla presente legge, e il seguente:
"Gli adottati o affiliati che abbiano compiuto gli anni dodici e, in considerazione della loro capacita' di discernimento, anche i minori di eta' inferiore devono
essere sentiti; se hanno compiuto gli anni quattordici devono prestare il consenso.".
Art. 33.
1. All'articolo 43, primo comma, della legge n. 184, le parole: "di cui al sesto, settimo e ottavo comma dell'articolo 9" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 9".Nota all'art. 33:
- Il testo dell'art. 43, primo comma, della citata legge n. 184/1983, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 43. - Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 9 si applicano anche ai cittadini italiani residenti all'estero.".Art. 34.
1. L'articolo 70 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente:
"Art. 70. - 1. I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell'articolo 328 del codice
penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessita' sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000.
2. I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti, ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono
puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 5.000.000".Nota all'art. 34:
- L'art. 328 del codice penale reca testualmente:
"Art. 328 (Rifiuto di atti d'ufficio). - Omissione.
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di
ordine pubblico o di igiene e sanita', deve essere compiuto senza ritardo, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per espone le ragioni del ritardo, e' punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.".
Art. 35.
1. Il primo comma dell'articolo 71 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente:
"Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere definitivo un minore, ovvero lo avvia all'estero perche' sia definitivamente affidato, e' punito con la reclusione da uno a tre anni".
2. Il sesto comma dell'articolo 71 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente:
"Chiunque svolga opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di cui al primo comma e' punito con la reclusione fino ad un anno o con multa da lire 500.000 a lire 5.000.000."Nota all'art. 35:
- Il testo dell'art. 71 della citata legge n. 184/1983, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 71. - Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere definitivo un minore, ovvero lo avvia all'estero perche'
sia definitivamente affidato, e' punito con la reclusione da uno a tre anni. Se il fatto e' commesso dal tutore ovvero da altra persona cui il minore e' affidato per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza e di custodia, la pena e' aumentata della meta'. Se il fatto e' commesso dal genitore la condanna comporta la perdita della relativa potesta' e l'apertura della procedura di adottabilita'; se e' commesso del tutore consegue la rimozione dall'ufficio; se e' commesso dalla persona cui il minore e' affidato consegue la inidoneita' ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacita' all'ufficio tutelare. Se il fatto e' commesso da pubblici ufficiali, da
incaricati di un pubblico servizio, da esercenti la professione sanitaria o forense, da appartenenti ad istituti di assistenza pubblici o privati nei casi di cui all'art. 61, numeri 9 e 11, del codice penale, la pena e' raddoppiata. La pena stabilita nel primo comma del presente articolo si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo denaro od altra utilita' a terzi, accolgono minori in illecito affidamento con carattere di definitivita'. La condanna comporta la inidoneita' ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacita' all'ufficio tutelare. Chiunque svolga opera di mediazione alfine di realizzare l'affidamento di cui al primo comma e punito con la reclusione fino ad un anno o con multa da lire 500.000 a lire 5.000.000.".
Art. 36.
1. Il primo comma dell'articolo 73 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente:
"Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000".Nota all'art. 36:
- Il testo dell'art. 73 della citata legge n. 184/1983, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 73. - Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire
200.000 a lire 2.000.000. Se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre armi. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a chi fornisce tali notizie successivamente all'affidamento preadottivo e senza l'autorizzazione del
tribunale per i minorenni.".
Art. 37.
1. All'articolo 330, secondo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore".
2. All'articolo 333, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore".
3. All'articolo 336 del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore, anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge".Nota all'art. 37, comma 1:
- Per il testo dell'art. 330 del codice civile, come modificato dalla presente legge si veda in nota all'art. 4.
Nota all'art. 37, comma 2:
- Per il testo dell'art. 333 del codice civile, si veda in nota all'art. 4.
Nota all'art. 37, comma 3:
- L'art. 336 del codice civile, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 336 (Procedimento). - I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero
e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato. Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento e' richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito. In caso di urgente necessita' il tribunale puo'
adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio. Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore, anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge.".
Art. 38.
1. L'articolo 80 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente:
"Art. 80. - 1. Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell'affidamento, puo' disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e alla legge 8 marzo 2000, n. 53, si applicano anche agli affidatari di cui al comma 1.
3. Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici.
4. Le regioni determinano le condizioni e modalita' di sostegno alle famiglie, persone e comunita' di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinche' tale affidamento si possa fondare sulla disponibilita' e l'idoneita' all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche".Note all'art. 38:
- Si ripete il testo dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante "Approvazione del testo
unico delle imposte sui redditi" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986, S.O.:
"Art. 12 (Detrazioni per carichi di famiglia). - 1.
Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
1) lire 1.057.552, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;
2) lire 961.552, se il reddito complessivo e' superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000;
3) lire 889.552, se il reddito complessivo e' superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 100.000.000;
4) lire 817.552, se il reddito complessivo e' superiore a lire 100.000.000;
b) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonche' per ogni altra persona indicata nell'art. 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, complessivamente lire 408.000 per l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno 2001 e lire 552.000 a decorrere dal 1 gennaio 2002 da ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno; il suddetto importo e' aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni. L'importo di lire 516.000 per l'anno 2001 e di lire 552.000 a decorrere dal 1 gennaio 2002 e' aumentato, rispettivamente, a lire 552.000 per l'anno 2001 e a lire 588.000 a decorrere dal 1 gennaio 2002, a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000. I predetti importi sono aumentati a lire 616.000 per l'anno 2001 e a lire 652.000 a decorrere dal 1 gennaio 2002, quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, sempre che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000.
2. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e' coniugato o se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente ed effettivamente separato, la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica per il primo figlio e per gli altri figli si applica la detrazione prevista dalla lettera b).
3. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le
retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolai e missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a lire 5.500.000, al lordo degli oneri deducibili.
4. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate Le condizioni richieste.".
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 recante "Parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 343 del 17 dicembre 1977:
"Art. 6. - Le lavoratrici che abbiano adottato bambini, o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo, ai sensi dell'art. 314/20 del codice civile, possono avvalersi, sempreche' in ogni caso il bambino non abbia superato al momento dell'adozione o dell'affidamento i sei anni di eta', dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'articolo 4, lettera c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e del trattamento economico relativo, durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso
del bambino nella famiglia adottiva o affidataria. Le stesse lavoratrici possono altresi' avvalersi del diritto di assentarsi dal lavoro di cui all'art. 7, primo comma, della legge di cui sopra entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia e sempreche' il bambino non abbia superato i tre anni di eta', nonche' del diritto di assentarsi dal lavoro previsto dal secondo comma dello stesso art. 7.".
- La legge 8 marzo 2000, n. 53, recante "Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento
dei tempi delle citta'" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del del 13 marzo 2000.
Art. 39.
1. Dopo i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza triennale, il Ministro della giustizia e il Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito delle rispettive competenze, trasmettono al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, al fine di verificarne la funzionalita' in relazione alle finalita' perseguite e la rispondenza all'interesse del minore, in particolare per quanto attiene all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 5, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 6della presente legge.
Note all'art. 39:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997:
"Art. 8 (La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.".
- Per il testo dell'art. 6 della citata legge n. 184/1983 si veda l'art. 6 della legge qui pubblicata.
Art. 40.
1. Per le finalita' perseguite dalla presente legge e' istituita, entro e non oltre centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, anche con l'apporto dei dati forniti dalle singole regioni, presso il Ministero della giustizia, una banca dati relativa ai minori dichiarati adottabili, nonche' ai coniugi aspiranti all'adozione nazionale e internazionale, con indicazione di ogni informazione atta a garantire il miglior esito del procedimento. I dati riguardano anche le persone singole disponibili all'adozione in relazione ai casi di cui all'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 25 della presente legge.
2. La banca dati e' resa disponibile, attraverso una rete di collegamento, a tutti i tribunali per i minorenni e deve essere periodicamente aggiornata con cadenza trimestrale.
3. Con regolamento del Ministro della giustizia sono disciplinate le modalita' di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.
4. Dall'attuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.Nota all'art. 40:
- Per il testo dell'art. 44 della citata legge n. 184/1983 si veda l'art. 25 della legge qui pubblicata.
Art. 41.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Turco, Ministro per la solidarieta' sociale
Fassino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 130-bis):
Disegno di legge risultante dallo stralcio, deliberato dall'assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e 18 del disegno di legge n. 130 presentato dal sen. Manieri ed altri il 9 maggio 1996.
Assegnato alla commissione speciale in materia di infanzia, in sede referente, il 3 aprile 1998, con pareri delle commissioni 1a, 2a, 5a, 12a, e della commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla commissione speciale in materia d'infanzia il 28 maggio 1998; il 15 luglio 1998; il 16, 23, 30 settembre 1998; il 7 ottobre 1998; il 22, 27 aprile
1999; il 6, 19, 25 maggio 1999, il 2, 15, 30 giugno 1999; il 21 luglio 1999; il 29 settembre 1999; il 24 novembre 1999; il 14, 15, 23, 28, 29 marzo 2000; il 4 aprile 2000; il 10, 23, 30, 31 maggio 2000; l'8, 13, 14, 15, 22, 28 giugno 2000; il 5 luglio 2000.
Nuovamente assegnato alla commissione speciale in materia di infanzia, in sede redigente, il 16 novembre 2000 con pareri delle commissioni 1a, 2a, 5a, 12a e della
commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla commissione speciale in materia di infanzia il 21, 22, 28, 29 novembre 2000.
Presentazione del testo degli articoli annunciata il 29 novembre 2000 (atto n. 130-bis-A - relatore sen. Callegaro).
Esaminato in aula e approvato il 6 dicembre 2000 in un testo unificato con atti n. 160-bis (sen. Poggiolini ed altri); n. 445-bis (sen. Ganeri ed altri); n. 852 (sen.
Bucchero ed altri); n. 1697-bis (sen. Salvato ed altri); n. 1895 (sen. Poggiolini); n. 3128 (sen. Caruso); n. 3228 (sen. Serena); n. 4648 (Ministro senza portafoglio per la solidarieta' sociale Turco e Ministro della giustizia Fassino).
Camera dei deputati (atto n. 7487): Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, l'11 dicembre 2000 con pareri delle commissioni I, V, XI, XII e della commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 21 dicembre 2000; il 23, 30 gennaio 2001, l'1, 7, 8 febbraio 2001.
Assegnato nuovamente alla II commissione (Giustizia), in sede redigente, il 13 febbraio 2001 con pareri delle commissioni I, V, XI, XII e della commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla II commissione, in sede redigente, il 14, 15, 20 febbraio 2001.
Presentazione del testo degli articoli annunciata l'8 febbraio 2001.
Esaminato in aula il 12 febbraio 2001 ed approvato, con modificazioni, il 21 febbraio 2001.
Senato della Repubblica (atto n. 130-bis-B): Assegnato alla commissione speciale in materia di infanzia, in sede deliberante, il 23 febbraio 2001 con
pareri delle commissioni 1a, 2a, 5a.
Esaminato dalla commissione speciale in materia di infanzia, in sede deliberante, il 28 febbraio 2001 ed approvato il 1 marzo 2001.
Legge 476/98
(dal sito http://www.commissioneadozioni.it => legge 476/98)
31 dicembre 1998
"Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 1999
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata "Convenzione".
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 46 della Convenzione medesima.
Art. 3. 1. Il Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:"Capo I. - Dell'adozione di minori stranieri.
Art. 29. 1. L'adozione di minori stranieri ha luogo conformemente ai princípi e secondo le direttive della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata "Convenzione", a norma delle disposizioni contenute nella presente legge.Art. 29-bis.
1. Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle condizioni prescritte dall'articolo 6 e che intendono adottare un minore straniero residente all'estero, presentano dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione.2. Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 36, comma 4, è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza; in mancanza, è competente il tribunale per i minorenni di Roma.
3. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti, trasmette, entro quindici giorni dalla presentazione, copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi degli enti locali.
4. I servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, anche avvalendosi per quanto di competenza delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, svolgono le seguenti attività:
- informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà, anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter;
- preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in collaborazione con i predetti enti;
- acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per i minorenni della loro idoneità all'adozione.
5. I servizi trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito all'attività svolta, una relazione completa di tutti gli elementi indicati al comma 4, entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità.
Art. 30.
1. Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione di cui all'articolo 29-bis, comma 5, sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia, entro i due mesi successivi, decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per adottare.2. Il decreto di idoneità ad adottare ha efficacia per tutta la durata della procedura, che deve essere promossa dagli interessati entro un anno dalla comunicazione del provvedimento. Il decreto contiene anche indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare.
3. Il decreto è trasmesso immediatamente, con copia della relazione e della documentazione esistente negli atti, alla Commissione di cui all'articolo 38 e, se già indicato dagli aspiranti all'adozione, all'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter.
4. Qualora il decreto di idoneità, previo ascolto degli interessati, sia revocato per cause sopravvenute che incidano in modo rilevante sul giudizio di idoneità, il tribunale per i minorenni comunica immediatamente il relativo provvedimento alla Commissione ed all'ente autorizzato di cui al comma 3.
5. Il decreto di idoneità ovvero di inidoneità e quello di revoca sono reclamabili davanti alla corte d'appello, a termini degli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile, da parte del pubblico ministero e degli interessati.
Art. 31.
1. Gli aspiranti all'adozione, che abbiano ottenuto il decreto di idoneità, devono conferire incarico a curare la procedura di adozione ad uno degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter.2. Nelle situazioni considerate dall'articolo 44, primo comma, lettera a), il tribunale per i minorenni può autorizzare gli aspiranti adottanti, valutate le loro personalità, ad effettuare direttamente le attività previste alle lettere b), d), e), f) ed h) del comma 3 del presente articolo.
3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione:
- informa gli aspiranti sulle procedure che inizierà e sulle concrete prospettive di adozione;
- svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorità del Paese indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui esso intrattiene rapporti, trasmettendo alle stesse la domanda di adozione, unitamente al decreto di idoneità ed alla relazione ad esso allegata, affinché le autorità straniere formulino le proposte di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare;
- raccoglie dall'autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita;
- trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare e assistendoli in tutte le attività da svolgere nel Paese straniero;
- riceve il consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, proposto dall'autorità straniera, da parte degli aspiranti all'adozione, ne autentica le firme e trasmette l'atto di consenso all'autorità straniera, svolgendo tutte le altre attività dalla stessa richieste; l'autenticazione delle firme degli aspiranti adottanti può essere effettuata anche dall'impiegato comunale delegato all'autentica o da un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario;
- riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione e concorda con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunità di procedere all'adozione ovvero, in caso contrario, prende atto del mancato accordo e ne dà immediata informazione alla Commissione di cui all'articolo 38 comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo Stato di origine, approva la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri genitori adottivi;
- informa immediatamente la Commissione, il tribunale per i minorenni e i servizi dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorità straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia;
- certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi;
- riceve dall'autorità straniera copia degli atti e della documentazione relativi al minore e li trasmette immediatamente al tribunale per i minorenni e alla Commissione;
- vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera affinché questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti;
- svolge in collaborazione con i servizi dell'ente locale attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti;
- certifica la durata delle necessarie assenze dal lavoro, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 39-quater, nel caso in cui le stesse non siano determinate da ragioni di salute del bambino, nonché la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso di congedo non retribuito ai sensi della lettera c) del medesimo comma 1 dell'articolo 39-quater;
- certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.
Art. 32.
1. La Commissione di cui all'articolo 38, ricevuti gli atti di cui all'articolo 31 e valutate le conclusioni dell'ente incaricato, dichiara che l'adozione risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza l'ingresso e la residenza permanente in Italia.2. La dichiarazione di cui al comma 1 non è ammessa:
- quando dalla documentazione trasmessa dall'autorità del Paese straniero non emerge la situazione di abbandono del minore e la constatazione dell'impossibilità di affidamento o di adozione nello Stato di origine;
- qualora nel Paese straniero l'adozione non determini per l'adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia di origine, a meno che i genitori naturali abbiano espressamente consentito al prodursi di tali effetti.
3. Anche quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non produce la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia d'origine, la stessa può essere convertita in una adozione che produca tale effetto, se il tribunale per i minorenni la riconosce conforme alla Convenzione. Solo in caso di riconoscimento di tale conformità, è ordinata la trascrizione.
4. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano, per quanto di competenza, con l'ente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera h), rilasciano il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore adottando.
Art. 33.
1. Fatte salve le ordinarie disposizioni relative all'ingresso nello Stato per fini familiari, turistici, di studio e di cura, non è consentito l'ingresso nello Stato a minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 ovvero che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado.2. È fatto divieto alle autorità consolari italiane di concedere a minori stranieri il visto di ingresso nel territorio dello Stato a scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi previste dal presente Capo e senza la previa autorizzazione della Commissione di cui all'articolo 38.
3. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore al quale non viene consentito l'ingresso in Italia provvedono a proprie spese al suo rimpatrio immediato nel Paese d'origine. Gli uffici di frontiera segnalano immediatamente il caso alla Commissione affinché prenda contatto con il Paese di origine del minore per assicurarne la migliore collocazione nel suo superiore interesse.
4. Il divieto di cui al comma 1 non opera nel caso in cui, per eventi bellici, calamità naturali o eventi eccezionali secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40, o per altro grave impedimento di carattere oggettivo, non sia possibile l'espletamento delle procedure di cui al presente Capo e sempre che sussistano motivi di esclusivo interesse del minore all'ingresso nello Stato. In questi casi gli uffici di frontiera segnalano l'ingresso del minore alla Commissione ed al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo di residenza di coloro che lo accompagnano.
5. Qualora sia comunque avvenuto l'ingresso di un minore nel territorio dello Stato al di fuori delle situazioni consentite, il pubblico ufficiale o l'ente autorizzato che ne ha notizia lo segnala al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo in cui il minore si trova. Il tribunale, adottato ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, provvede ai sensi dell'articolo 37-bis, qualora ne sussistano i presupposti, ovvero segnala la situazione alla Commissione affinché prenda contatto con il Paese di origine del minore e si proceda ai sensi dell'articolo 34.
Art. 34.
1. Il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione gode, dal momento dell'ingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare.2. Dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati, su richiesta degli interessati, assistono gli affidatari, i genitori adottivi e il minore. Essi in ogni caso riferiscono al tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.
3. Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.
Art. 35.
1. L'adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'articolo 27.2. Qualora l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia, il tribunale verifica che nel provvedimento dell'autorità che ha pronunciato l'adozione risulti la sussistenza delle condizioni delle adozioni internazionali previste dall'articolo 4 della Convenzione.
3. Il tribunale accerta inoltre che l'adozione non sia contraria ai princípi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e se sussistono la certificazione di conformità alla Convenzione di cui alla lettera i) e l'autorizzazione prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 39, ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.
4. Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento preadottivo, se non contrario ai princípi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto affidamento in un anno che decorre dall'inserimento del minore nella nuova famiglia. Decorso tale periodo, se ritiene che la sua permanenza nella famiglia che lo ha accolto è tuttora conforme all'interesse del minore, il tribunale per i minorenni pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile. In caso contrario, anche prima che sia decorso il periodo di affidamento preadottivo, lo revoca e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 21 della Convenzione. In tal caso il minore che abbia compiuto gli anni 14 deve sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da assumere; se ha raggiunto gli anni 12 deve essere personalmente sentito; se di età inferiore può essere sentito ove sia opportuno e ove ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto conto della valutazione dello psicologo nominato dal tribunale.
5. Competente per la pronuncia dei provvedimenti è il tribunale per i minorenni del distretto in cui gli aspiranti all'adozione hanno la residenza nel momento dell'ingresso del minore in Italia.
6. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 36, non può comunque essere ordinata la trascrizione nei casi in cui:
- il provvedimento di adozione riguarda adottanti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana sull'adozione;
- non sono state rispettate le indicazioni contenute nella dichiarazione di idoneità;
- non è possibile la conversione in adozione produttiva degli effetti di cui all'articolo 27;
- l'adozione o l'affidamento stranieri non si sono realizzati tramite le autorità centrali e un ente autorizzato;
- l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si è manifestato contrario al suo interesse.
Art. 36.
1. L'adozione internazionale dei minori provenienti da Stati che hanno ratificato la Convenzione, o che nello spirito della Convenzione abbiano stipulato accordi bilaterali, può avvenire solo con le procedure e gli effetti previsti dalla presente legge.2. L'adozione o l'affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un Paese non aderente alla Convenzione né firmatario di accordi bilaterali, possono essere dichiarati efficaci in Italia a condizione che:
- sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il consenso dei genitori naturali ad una adozione che determini per il minore adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia d'origine;
- gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneità previsto dall'articolo 30 e le procedure adottive siano state effettuate con l'intervento della Commissione di cui all'articolo 38 e di un ente autorizzato;
- siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneità;
- sia stata concessa l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera h).
3. Il relativo provvedimento è assunto dal tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto di idoneità all'adozione. Di tale provvedimento è data comunicazione alla Commissione, che provvede a quanto disposto dall'articolo 39, comma 1, lettera e).
4. L'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché conforme ai princípi della Convenzione.
Art. 37.
1. Successivamente all'adozione, la Commissione di cui all'articolo 38 può comunicare ai genitori adottivi, eventualmente tramite il tribunale per i minorenni, solo le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute dell'adottato.2. Il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati dagli articoli 35 e 36 e la Commissione conservano le informazioni acquisite sull'origine del minore, sull'identità dei suoi genitori naturali e sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia di origine.
3. Per quanto concerne l'accesso alle altre informazioni valgono le disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani.
Art. 37-bis.
1. Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza.Art. 38.
1. Ai fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione è costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le adozioni internazionali.2. La Commissione è composta da:
- un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;
- due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali;
- un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
- un rappresentante del Ministero dell'interno;
- due rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia;
- un rappresentante del Ministero della sanità;
- tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il presidente dura in carica due anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta.
4. I componenti della Commissione rimangono in carica quattro anni. Con regolamento adottato dalla Commissione è assicurato l'avvicendamento graduale dei componenti della Commissione stessa allo scadere del termine di permanenza in carica. A tal fine il regolamento può prorogare la durata in carica dei componenti della Commissione per periodi non superiori ad un anno.
5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche.
Art. 39.
1. La Commissione per le adozioni internazionali:
2. La decisione dell'ente autorizzato di non concordare con l'autorità straniera l'opportunità di procedere all'adozione è sottoposta ad esame della Commissione, su istanza dei coniugi interessati; ove non confermi il precedente diniego, la Commissione può procedere direttamente, o delegando altro ente o ufficio, agli incombenti di cui all'articolo 31.
- collabora con le autorità centrali per le adozioni internazionali degli altri Stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie, ai fini dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia di adozione;
- propone la stipulazione di accordi bilaterali in materia di adozione internazionale;
- autorizza l'attività degli enti di cui all'articolo 39-ter, cura la tenuta del relativo albo, vigila sul loro operato, lo verifica almeno ogni tre anni, revoca l'autorizzazione concessa nei casi di gravi inadempienze, insufficienze o violazione delle norme della presente legge. Le medesime funzioni sono svolte dalla Commissione con riferimento all'attività svolta dai servizi per l'adozione internazionale, di cui all'articolo 39-bis;
- agisce al fine di assicurare l'omogenea diffusione degli enti autorizzati sul territorio nazionale e delle relative rappresentanze nei Paesi stranieri;
- conserva tutti gli atti e le informazioni relativi alle procedure di adozione internazionale;
- promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori;
- promuove iniziative di formazione per quanti operino o intendano operare nel campo dell'adozione;
- autorizza l'ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione;
- certifica la conformità dell'adozione alle disposizioni della Convenzione, come previsto dall'articolo 23, comma 1, della Convenzione stessa;
- per le attività di informazione e formazione, collabora anche con enti diversi da quelli di cui all'articolo 39-ter.
3. La Commissione attua incontri periodici con i rappresentanti degli enti autorizzati al fine di esaminare le problematiche emergenti e coordinare la programmazione degli interventi attuativi dei princípi della Convenzione.
4. La Commissione presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, che la trasmette al Parlamento, una relazione biennale sullo stato delle adozioni internazionali, sullo stato della attuazione della Convenzione e sulla stipulazione di accordi bilaterali anche con Paesi non aderenti alla stessa.
Art. 39-bis.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle loro competenze:2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un servizio per l'adozione internazionale che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 39-ter e svolga per le coppie che lo richiedano al momento della presentazione della domanda di adozione internazionale le attività di cui all'articolo 31, comma 3.
- concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla presente legge;
- vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento;
- promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.
3. I servizi per l'adozione internazionale di cui al comma 2 sono istituiti e disciplinati con legge regionale o provinciale in attuazione dei princípi di cui alla presente legge. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono delegate le funzioni amministrative relative ai servizi per l'adozione internazionale.
Art. 39-ter.
1. Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), e per conservarla, gli enti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:Art. 39-quater.
- essere diretti e composti da persone con adeguata formazione e competenza nel campo dell'adozione internazionale, e con idonee qualità morali;
- avvalersi dell'apporto di professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che abbiano la capacità di sostenere i coniugi prima, durante e dopo l'adozione;
- disporre di un'adeguata struttura organizzativa in almeno una regione o in una provincia autonoma in Italia e delle necessarie strutture personali per operare nei Paesi stranieri in cui intendono agire;
- non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente, anche sui costi necessari per l'espletamento della procedura, ed una metodologia operativa corretta e verificabile;
- non avere e non operare pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle persone che aspirano all'adozione, ivi comprese le discriminazioni di tipo ideologico e religioso;
- impegnarsi a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo, anche in collaborazione con le organizzazioni non governative, e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori;
- avere sede legale nel territorio nazionale.
1. Fermo restando quanto previsto in altre disposizioni di legge, i genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento preadottivo hanno diritto a fruire dei seguenti benefíci:
- l'astensione dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età;
- l'assenza dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, secondo comma, e dall'articolo 7 della predetta legge n. 903 del 1977, sino a che il minore adottato non abbia raggiunto i sei anni di età;
- congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione".
Art. 4. 1. Nell'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
"l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184".
Art. 5. 1. All'articolo 40 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto il seguente comma:
"Agli stranieri stabilmente residenti in Paesi che hanno ratificato la Convenzione, in luogo della procedura disciplinata dal primo comma si applicano le procedure stabilite nella Convenzione per quanto riguarda l'intervento ed i compiti delle autorità centrali e degli enti autorizzati. Per il resto si applicano le disposizioni della presente legge".2. All'articolo 41 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto il seguente comma:
"Nel caso di adozione di minore stabilmente residente in Italia da parte di cittadini stranieri residenti stabilmente in Paesi che hanno ratificato la Convenzione, le funzioni attribuite al console dal presente articolo sono svolte dall'autorità centrale straniera e dall'ente autorizzato".
Art. 6. 1. Dopo l'articolo 72 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:"Art. 72-bis.
1. Chiunque svolga per conto di terzi pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri senza avere previamente ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), è punito con la pena della reclusione fino a un anno o con la multa da uno a dieci milioni di lire. 2. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da due a sei milioni di lire per i legali rappresentanti ed i responsabili di associazioni o di agenzie che trattano le pratiche di cui al comma 1.3. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 36, comma 4, coloro che, per l'adozione di minori stranieri, si avvalgono dell'opera di associazioni, organizzazioni, enti o persone non autorizzati nelle forme di legge sono puniti con le pene di cui al comma 1 diminuite di un terzo".
Art. 7. 1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia e della sanità, è data attuazione alle norme della presente legge riguardanti la costituzione e l'organizzazione della Commissione per le adozioni internazionali, anche per quanto concerne il contingente di personale e le relative qualifiche. Con il medesimo regolamento sono disciplinate le procedure per ottenere l'autorizzazione, i suoi contenuti, la modifica o la revoca della medesima, la tenuta dell'albo ed ogni altra modalità operativa relativa agli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 3 della presente legge.2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina altresí l'invio da parte della Commissione per le adozioni internazionali di proprio personale in missione presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero.
3. La Commissione è costituita nei tre mesi successivi all'emanazione del regolamento di cui al comma 1.
Art. 8. 1. Le dichiarazioni di idoneità all'adozione ed i provvedimenti di adozione e di affidamento preadottivo, pronunziati in data anteriore a quella di entrata in vigore della Convenzione, conservano piena efficacia.2. Le domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle inoltrate successivamente continuano ad essere esaminate e trattate secondo le disposizioni di natura procedimentale anteriori, sino alla avvenuta costituzione della Commissione per le adozioni internazionali e alla pubblicazione dell'albo degli enti autorizzati.
3. Le disposizioni di attuazione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, contenute nell'articolo 3 della presente legge, hanno efficacia a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa.
Art. 9. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 13.200 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, per 11.200 milioni di lire, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per 2.000 milioni di lire, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.2. Le somme di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo per le politiche sociali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con esclusione della quota di minori entrate pari a 3.000 milioni di lire recate dall'articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, nonché dall'articolo 4 della presente legge.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Legge 184/83
(dal sito http://www.giustizia.it => legge 184/83, *)
4 maggio 1983
- TITOLO I - AFFIDAMENTO DEL MINORE
- TITOLO II - DELL'ADOZIONE
- TITOLO III - DELL'ADOZIONE INTERNAZIONALE
- TITOLO IV - DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
- TITOLO V - MODIFICHE AL TITOLO VIII DEL LIBRO PRIMO DEL CODICE CIVILE
- TITOLO VI - NORME FINALI, PENALI E TRANSITORIE
Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (1/circ).
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 maggio 1983, n. 133, S.O. (1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari: - I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 1 aprile 1999, n. 77.
TITOLO I - Dell'affidamento dei minori
Art.1. Il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Tale diritto è disciplinato dalle disposizioni della presente legge e dalle altre leggi speciali.
Art.2. Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione. Ove non sia possibile un conveniente affidamento familiare, è consentito il ricovero del minore in un istituto di assistenza pubblico o privato, da realizzarsi di preferenza nell'ambito della regione di residenza del minore stesso.
Art.3. L'istituto di assistenza pubblico o privato esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del capo I del titolo X del libro I del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore, ed in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito. All'istituto di assistenza spettano i poteri e gli obblighi dell'affidatario di cui all'articolo 5. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestà, l'istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio.
Art.4. L'affidamento familiare è disposto dal servizio locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile. Nel provvedimento di affidamento familiare debbono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario. Deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento ed il servizio locale cui è attribuita la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare od il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi del primo o del secondo comma. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto ovvero intervenute le circostanze di cui al comma precedente, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore. Il tribunale, sulla richiesta del giudice tutelare o d'ufficio nell'ipotesi di cui al secondo comma, provvede ai sensi dello stesso comma.
Art.5. L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. L'affidatario deve agevolare i rapporti tra il minore e i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia di origine. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità alloggio o ricoverati presso un istituto.
Capo I - Disposizioni generali
Art.6. L'adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quaranta anni l'età dell'adottando (1/a). Sono consentite ai medesimi coniugi più adozioni anche con atti successivi (1/cost) (3/cost).
(1/a) La Corte costituzionale, con sentenza 18 marzo-1° aprile 1992, n. 148 (Gazz. Uff. 8 aprile 1992, n. 15 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, nella parte in cui non consente l'adozione di uno o più fratelli in stato di adottabilità, quando per uno di essi l'età degli adottanti supera di più di quarant'anni l'età dell'adottando e dalla separazione deriva ai minori un danno grave per il venir meno della comunanza di vita e di educazione. La stessa Corte, con sentenza 18-24 luglio 1996, n. 303 (Gazz. Uff. 31 luglio 1996, n. 31 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando l'età di uno dei coniugi adottanti superi di oltre quaranta anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore. Con altra sentenza 28 settembre-9 ottobre 1998, n. 349 (Gazz. Uff. 14 ottobre 1998, n. 41 - Serie speciale), la stessa Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando l'età di uno dei coniugi adottanti non superi di almeno diciotto anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore. (1/cost) La Corte costituzionale con sentenza 13-24 luglio 1995, n. 361 (Gazz. Uff. 16 agosto 1995, n. 34, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, sollevata in riferimento agli artt. 31 e 32 della Costituzione. (3/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 28 gennaio-5 febbraio 1998, n. 10 (Gazz. Uff. 11 febbraio 1998, n. 6, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 30, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 31 della Costituzione.
Art.7. L'adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia l'età sopraindicata nel corso del procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore può, se opportuno, essere sentito, salvo che l'audizione non comporti pregiudizio per il minore.
Capo II - Della dichiarazione di adottabilità
Art. 8. Sono dichiarati anche d'ufficio in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori in situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, anche quando i minori siano ricoverati presso istituti di assistenza o si trovino in affidamento familiare. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al primo comma rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.
Art.9. Chiunque ha facoltà di segnalare alla autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, debbono riferire al più presto al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengono a conoscenza in ragione del proprio ufficio. La situazione di abbandono può essere accertata anche d'ufficio dal giudice. Gli istituti di assistenza pubblici o privati devono trasmettere semestralmente al giudice tutelare del luogo, ove hanno sede, l'elenco di tutti i minori ricoverati con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni, riferisce al tribunale per i minorenni sulle condizioni di quelli tra i ricoverati che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi. Il giudice tutelare, ogni sei mesi, procede ad ispezioni negli istituti ai fini di cui al comma precedente. Può procedere ad ispezioni straordinarie in ogni tempo. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al giudice tutelare, che trasmette gli atti al tribunale per i minorenni con relazione informativa. L'omissione della segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare. Nello stesso termine di cui al comma precedente uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla potestà sul figlio a norma dell'articolo 330 del codice civile e l'apertura della procedura di adottabilità.
Art.10. Il presidente del tribunale per i minorenni, o un giudice da lui delegato, ricevute le informazioni di cui all'articolo precedente, dispone di urgenza tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono. Il tribunale può disporre in ogni momento e fino al provvedimento di affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, ivi comprese, se del caso, la sospensione della potestà dei genitori sul figlio e dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio. In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma precedente possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti così assunti. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, i genitori, il tutore, il rappresentante dell'istituto presso cui il minore è ricoverato o la persona cui egli è affidato e tenuto conto di ogni altra idonea informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile (2/cost).
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 8-10 maggio 1995, n. 160 (Gazz. Uff. 12 maggio 1995, n. 20, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Art.11. Quando dalle indagini previste nell'articolo precedente risultano deceduti i genitori del minore e non risultano esistenti parenti entro il quarto grado, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilità, salvo che esistano istanze di adozione ai sensi dell'articolo 44. In tal caso il tribunale per i minorenni decide nell'esclusivo interesse del minore. Nel caso in cui non risulti l'esistenza di genitori naturali che abbiano riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità sia stata dichiarata giudizialmente, il tribunale per i minorenni, senza eseguire ulteriori accertamenti, provvede immediatamente alla dichiarazione dello stato di adottabilità a meno che non vi sia richiesta di sospensione della procedura da parte di chi, affermando di essere uno dei genitori naturali, chiede termine per provvedere al riconoscimento. La sospensione può essere disposta dal tribunale per un periodo massimo di due mesi sempreché nel frattempo il minore sia assistito dal genitore naturale o dai parenti fino al quarto grado o in altro modo conveniente, permanendo comunque un rapporto con il genitore naturale. Nel caso di non riconoscibilità per difetto di età del genitore, la procedura è rinviata anche d'ufficio sino al compimento del sedicesimo anno di età del genitore naturale, purché sussistano le condizioni menzionate nel comma precedente. Al compimento del sedicesimo anno, il genitore può chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi. Ove il tribunale sospenda o rinvii la procedura ai sensi dei commi precedenti, nomina al minore, se necessario, un tutore provvisorio. Se entro detti termini viene effettuato il riconoscimento, deve dichiararsi chiusa la procedura, ove non sussista abbandono morale e materiale. Se trascorrono i termini senza che sia stato effettuato il riconoscimento, si provvede senza altra formalità di procedura alla pronuncia dello stato di adottabilità. Il tribunale, in ogni caso, anche a mezzo dei servizi locali, informa entrambi i presunti genitori, se possibile, o comunque quello reperibile, che si possono avvalere delle facoltà di cui al secondo e terzo comma. Intervenuta la dichiarazione di adottabilità e l'affidamento preadottivo, il riconoscimento è privo di efficacia. Il giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità è sospeso di diritto e si estingue ove segua la pronuncia di adozione divenuta definitiva (2/cost).
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 8-10 maggio 1995, n. 160 (Gazz. Uff. 12 maggio 1995, n. 20, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Art.12. Quando attraverso le indagini effettuate consta l'esistenza dei genitori o di parenti entro il quarto grado indicati nell'articolo precedente, che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore, e ne è nota la residenza, il presidente del tribunale per i minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizione, entro un congruo termine, dinanzi a sé o ad un giudice da lui delegato. Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla circoscrizione del tribunale per i minorenni che procede, la loro audizione può essere delegata al tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza. In caso di residenza all'estero è delegata l'autorità consolare competente. Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi l'opportunità, impartisce con decreto motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o dei servizi locali, ai quali può essere affidato l'incarico di operare al fine di più validi rapporti tra il minore e la famiglia. Il presidente o il giudice delegato può, altresì, chiedere al pubblico ministero di promuovere l'azione per la corresponsione degli alimenti a carico di chi vi è tenuto per legge e, al tempo stesso, dispone, ove d'uopo, provvedimenti temporanei ai sensi del secondo comma dell'articolo 10 (2/cost).
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 8-10 maggio 1995, n. 160 (Gazz. Uff. 12 maggio 1995, n. 20, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Art.13. Nel caso in cui i genitori ed i parenti di cui all'articolo precedente risultino irreperibili ovvero non ne sia conosciuta la residenza, la dimora o il domicilio, il tribunale per i minorenni provvede alla loro convocazione ai sensi degli articoli 140 e 143 del codice di procedura civile, previe nuove ricerche tramite gli organi di pubblica sicurezza (2/cost).
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 8-10 maggio 1995, n. 160 (Gazz. Uff. 12 maggio 1995, n. 20, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Art.14. Il tribunale per i minorenni può disporre, prima della dichiarazione di adottabilità, la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione è disposta con decreto motivato per un periodo non superiore ad un anno, eventualmente prorogabile. La sospensione è comunicata ai servizi locali competenti perché adottino le iniziative opportune (2/cost).
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 8-10 maggio 1995, n. 160 (Gazz. Uff. 12 maggio 1995, n. 20, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Art.15. A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo 8, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:
1) i genitori e i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo;
2) l'audizione dei medesimi ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi;
3) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori. La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in carnera di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico ministero, nonché il rappresentante dell'istituto presso cui il minore è ricoverato o la persona cui egli è affidato. Deve essere, parimenti, sentito il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto i dodici anni e, se opportuno, anche il minore di età inferiore. Il decreto è notificato per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, al tutore, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre reclamo nelle forme e nei termini di cui all'articolo 17. Il tribunale per i minorenni nomina, se necessario, un tutore provvisorio ed adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore (2/cost).(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 8-10 maggio 1995, n. 160 (Gazz. Uff. 12 maggio 1995, n. 20, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Art.16. Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia dello stato di adottabilità, dichiara che non vi è luogo a provvedere. Si applicano gli ultimi due commi dell'articolo 15. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile (2/cost).
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 8-10 maggio 1995, n. 160 (Gazz. Uff. 12 maggio 1995, n. 20, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Art.17. Il pubblico ministero, i genitori, i parenti indicati nell'articolo 12, primo comma, il tutore possono proporre ricorso avverso il provvedimento sullo stato di adottabilità dinanzi allo stesso tribunale che lo ha pronunciato, entro trenta giorni dalla notificazione. A seguito della opposizione, il presidente del tribunale per i minorenni nomina un curatore speciale al minore e fissa con decreto l'udienza di comparizione dinanzi al tribunale da tenersi entro trenta giorni dal deposito del ricorso, disponendo la notifica del decreto di comparizione al ricorrente ed al curatore speciale del minore nonché la convocazione per l'udienza fissata delle persone indicate nel penultimo comma dell'articolo 15. All'udienza fissata il tribunale per i minorenni sente il ricorrente, le persone convocate, nonché quelle indicate dalle parti e, quindi, sulle conclusioni di queste e del pubblico ministero, ove non occorra ulteriore istruttoria, decide immediatamente dando lettura, del dispositivo della sentenza; questa deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia e notificata d'ufficio nel testo integrale al pubblico ministero, all'opponente e al curatore speciale del minore. Avverso la sentenza il pubblico ministero, l'opponente o il curatore speciale possono con ricorso proporre impugnazione, entro trenta giorni dalla notifica, dinanzi alla sezione per i minorenni della corte d'appello, la quale, sentiti il ricorrente e il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nel penultimo comma dell'articolo 15, ed effettuati ogni altro accertamento ed indagine opportuni, decide nei modi stabiliti nel precedente comma. Avverso la sentenza della corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge entro trenta giorni dalla notificazione.
Art.18. La dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità è trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso. La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che il decreto di adottabilità è divenuto definitivo. A questo effetto, il cancelliere del giudice della impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni.
Art.19. Durante lo stato di adottabilità è sospeso l'esercizio della potestà dei genitori. Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove già non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.
Art.20. Lo stato di adottabilità cessa per adozione o per il raggiungimento della maggiore età da parte dell'adottando.
Art. 21. Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell'interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all'articolo 8, successivamente alla pronuncia del decreto di cui all'articolo 15. La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero, oppure dei genitori. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero. Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere revocato.
Capo III - Dell'affidamento preadottivo
Art.22. I coniugi che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli. È ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione. I tribunali cui la domanda e presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo due anni dalla presentazione e può essere rinnovata. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all'articolo 6, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma seguente e sceglie fra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore. Le indagini dovranno riguardare in particolare l'attitudine a educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti degli adottanti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone l'affidamento preadottivo e ne determina le modalità. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini. Non può essere disposto l'affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni. Il decreto è comunicato al pubblico ministero ed al tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo, divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere entro dieci giorni sul registro di cui all'articolo 18. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo direttamente o avvalendosi del giudice tutelare e dei servizi locali.
Art.23. L'affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, quando si rivelano gravi difficoltà di idonea convivenza. Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato. Debbono essere sentiti, oltre il pubblico ministero ed il presentatore dell'istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, gli affidatari, il tutore, il giudice tutelare ed i servizi locali, se incaricati della vigilanza. Deve procedersi ad ogni opportuno accertamento ed indagine. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al presentatore dell'istanza di revoca, agli affidatari ed al tutore. Il decreto che dispone la revoca dell'affidamento preadottivo, divenuto definitivo, è annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni sul registro di cui all'articolo 18. In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Art.24. Il pubblico ministero e il tutore possono impugnare il decreto del tribunale relativo all'affidamento preadottivo o alla sua revoca, entro dieci giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della corte d'appello. La corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nell'articolo 23 ed effettuati ogni altro accertamento ed indagine opportuni, decide in camera di consiglio con decreto motivato.
Capo IV - Della dichiarazione di adozione
Art.25. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dell'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, il pubblico ministero, il tutore, il giudice tutelare ed i servizi locali, se incaricati della vigilanza, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con decreto motivato in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni quattordici, debbono essere sentiti. Nell'interesse del minore il termine di cui al primo comma può essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta. Il decreto che decide sull'adozione è comunicato al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Art.26. Il pubblico ministero, i coniugi adottanti ed il tutore possono impugnare il decreto del tribunale relativo all'adozione entro trenta giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della corte d'appello. La corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nell'articolo 25, primo comma, effettuato ogni altro accertamento e indagine opportuni, decide in camera di consiglio, con decreto motivato. Avverso il decreto della corte d'appello è ammesso, entro trenta giorni, ricorso in Cassazione per violazione di legge. Il provvedimento che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, sul registro di cui all'articolo 18 e comunicato all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni.
Art.27. Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. Se l'adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell'articolo 25, quinto comma, l'adottato assume il cognome della famiglia di lei. Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali.
Art.28. Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e della annotazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 26. L'ufficiale di stato civile e l'ufficiale di anagrafe debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria.
TITOLO III - Dell'adozione internazionale
Capo I - Dell'adozione di minori stranieri
Art.29.
1. L'adozione di minori stranieri ha luogo conformemente ai princìpi e secondo le direttive della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata "Convenzione", a norma delle disposizioni contenute nella presente legge (2).(2) L'intero Capo I (artt da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata al n. XXV. (2) L'intero Capo I (artt da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata al n. XXV.
Art.29-bis.
1. Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle condizioni prescritte dall'articolo 6 e che intendono adottare un minore straniero residente all'estero, presentano dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione.2. Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 36, comma 4, è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza; in mancanza, è competente il tribunale per i minorenni di Roma.
3. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti, trasmette, entro quindici giorni dalla presentazione, copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi degli enti locali.
4. I servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, anche avvalendosi per quanto di competenza delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, svolgono le seguenti attività:
a) informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà, anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter;
b) preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in collaborazione con i predetti enti;
c) acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per i minorenni della loro idoneità all'adozione.
5. I servizi trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito all'attività svolta, una relazione completa di tutti gli elementi indicati al comma 4, entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità (3).
(3) L'intero Capo I (artt da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata al n. XXV.
Art.30.
1. Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione di cui all'articolo 29-bis, comma 5, sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia, entro i due mesi successivi, decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per adottare.
2. Il decreto di idoneità ad adottare ha efficacia per tutta la durata della procedura, che deve essere promossa dagli interessati entro un anno dalla comunicazione del provvedimento. Il decreto contiene anche indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare.
3. Il decreto è trasmesso immediatamente, con copia della relazione e della documentazione esistente negli atti, alla Commissione di cui all'articolo 38 e, se già indicato dagli aspiranti all'adozione, all'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter.
4. Qualora il decreto di idoneità, previo ascolto degli interessati, sia revocato per cause sopravvenute che incidano in modo rilevante sul giudizio di idoneità, il tribunale per i minorenni comunica immediatamente il relativo provvedimento alla Commissione ed all'ente autorizzato di cui al comma 3.
5. Il decreto di idoneità ovvero di inidoneità e quello di revoca sono reclamabili davanti alla corte d'appello, a termini degli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile, da parte del pubblico ministero e degli interessati (3) (3/cost).
(3) L'intero Capo I (artt da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata al n. XXV. (3/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 28 gennaio-5 febbraio 1998, n. 10 (Gazz. Uff. 11 febbraio 1998, n. 6, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 30, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 31 della Costituzione.
Art.31.
1. Gli aspiranti all'adozione, che abbiano ottenuto il decreto di idoneità, devono conferire incarico a curare la procedura di adozione ad uno degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter.2. Nelle situazioni considerate dall'articolo 44, primo comma, lettera a), il tribunale per i minorenni può autorizzare gli aspiranti adottanti, valutate le loro personalità, ad effettuare direttamente le attività previste alle lettere b), d), e), f) ed h) del comma 3 del presente articolo.
3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione:
a) informa gli aspiranti sulle procedure che inizierà e sulle concrete prospettive di adozione;
b) svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorità del Paese indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui esso intrattiene rapporti, trasmettendo alle stesse la domanda di adozione, unitamente al decreto di idoneità ed alla relazione ad esso allegata, affinché le autorità straniere formulino le proposte di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare;
c) raccoglie dall'autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita;
d) trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare e assistendoli in tutte le attività da svolgere nel Paese straniero;
e) riceve il consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, proposto dall'autorità straniera, da parte degli aspiranti all'adozione, ne autentica le firme e trasmette l'atto di consenso all'autorità straniera, svolgendo tutte le altre attività dalla stessa richieste; l'autenticazione delle firme degli aspiranti adottanti può essere effettuata anche dall'impiegato comunale delegato all'autentica o da un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario;
f) riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione e concorda con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunità di procedere all'adozione ovvero, in caso contrario, prende atto del mancato accordo e ne dà immediata informazione alla Commissione di cui all'articolo 38 comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo Stato di origine, approva la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri genitori adottivi; g) informa immediatamente la Commissione, il tribunale per i minorenni e i servizi dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorità straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia;
h) certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi;
i) riceve dall'autorità straniera copia degli atti e della documentazione relativi al minore e li trasmette immediatamente al tribunale per i minorenni e alla Commissione;
l) vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera affinché questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti;
m) svolge in collaborazione con i servizi dell'ente locale attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti;
n) certifica la durata delle necessarie assenze dal lavoro, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 39-quater, nel caso in cui le stesse non siano determinate da ragioni di salute del bambino, nonché la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso di congedo non retribuito ai sensi della lettera c) del medesimo comma 1 dell'articolo 39-quater;
o) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione (4).
(4) L'intero Capo I (artt da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata al n. XXV.
Art.32.
1. La Commissione di cui all'articolo 38, ricevuti gli atti di cui all'articolo 31 e valutate le conclusioni dell'ente incaricato, dichiara che l'adozione risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza l'ingresso e la residenza permanente in Italia. 2. La dichiarazione di cui al comma 1 non è ammessa:
a) quando dalla documentazione trasmessa dall'autorità del Paese straniero non emerge la situazione di abbandono del minore e la constatazione dell'impossibilità di affidamento o di adozione nello Stato di origine;
b) qualora nel Paese straniero l'adozione non determini per l'adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia di origine, a meno che i genitori naturali abbiano espressamente consentito al prodursi di tali effetti.
3. Anche quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non produce la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia d'origine, la stessa può essere convertita in una adozione che produca tale effetto, se il tribunale per i minorenni la riconosce conforme alla Convenzione. Solo in caso di riconoscimento di tale conformità, è ordinata la trascrizione.
4. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano, per quanto di competenza, con l'ente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera h), rilasciano il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore adottando (4).
(4) L'intero Capo I (artt da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata al n. XXV.
Art.33.
1. Fatte salve le ordinarie disposizioni relative all'ingresso nello Stato per fini familiari, turistici, di studio e di cura, non è consentito l'ingresso nello Stato a minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 ovvero che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado.2. È fatto divieto alle autorità consolari italiane di concedere a minori stranieri il visto di ingresso nel territorio dello Stato a scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi previste dal presente Capo e senza la previa autorizzazione della Commissione di cui all'articolo 38.
3. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore al quale non viene consentito l'ingresso in Italia provvedono a proprie spese al suo rimpatrio immediato nel Paese d'origine. Gli uffici di frontiera segnalano immediatamente il caso alla Commissione affinché prenda contatto con il Paese di origine del minore per assicurarne la migliore collocazione nel suo superiore interesse.
4. Il divieto di cui al comma 1 non opera nel caso in cui, per eventi bellici, calamità naturali o eventi eccezionali secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40, o per altro grave impedimento di carattere oggettivo, non sia possibile l'espletamento delle procedure di cui al presente Capo e sempre che sussistano motivi di esclusivo interesse del minore all'ingresso nello Stato. In questi casi gli uffici di frontiera segnalano l'ingresso del minore alla Commissione ed al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo di residenza di coloro che lo accompagnano.
5. Qualora sia comunque avvenuto l'ingresso di un minore nel territorio dello Stato al di fuori delle situazioni consentite, il pubblico ufficiale o l'ente autorizzato che ne ha notizia lo segnala al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo in cui il minore si trova. Il tribunale, adottato ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, provvede ai sensi dell'articolo 37-bis, qualora ne sussistano i presupposti, ovvero segnala la situazione alla Commissione affinché prenda contatto con il Paese di origine del minore e si proceda ai sensi dell'articolo 34 (4).
(4) L'intero Capo I (artt da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata al n. XXV.
Art.34.
1. Il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione gode, dal momento dell'ingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare.
2. Dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati, su richiesta degli interessati, assistono gli affidatari, i genitori adottivi e il minore. Essi in ogni caso riferiscono al tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.
3. Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile (4).
(4) L'intero Capo I (artt da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata al n. XXV.
Art.35.
1. L'adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'articolo 27.2. Qualora l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia, il tribunale verifica che nel provvedimento dell'autorità che ha pronunciato l'adozione risulti la sussistenza delle condizioni delle adozioni internazionali previste dall'articolo 4 della Convenzione.
3. Il tribunale accerta inoltre che l'adozione non sia contraria ai princìpi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e se sussistono la certificazione di conformità alla Convenzione di cui alla lettera i) e l'autorizzazione prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 39, ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.
4. Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento preadottivo, se non contrario ai princìpi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto affidamento in un anno che decorre dall'inserimento del minore nella nuova famiglia. Decorso tale periodo, se ritiene che la sua permanenza nella famiglia che lo ha accolto è tuttora conforme all'interesse del minore, il tribunale per i minorenni pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile. In caso contrario, anche prima che sia decorso il periodo di affidamento preadottivo, lo revoca e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 21 della Convenzione. In tal caso il minore che abbia compiuto gli anni 14 deve sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da assumere; se ha raggiunto gli anni 12 deve essere personalmente sentito; se di età inferiore può essere sentito ove sia opportuno e ove ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto conto della valutazione dello psicologo nominato dal tribunale.
5. Competente per la pronuncia dei provvedimenti è il tribunale per i minorenni del distretto in cui gli aspiranti all'adozione hanno la residenza nel momento dell'ingresso del minore in Italia.
6. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 36, non può comunque essere ordinata la trascrizione nei casi in cui:
a) il provvedimento di adozione riguarda adottanti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana sull'adozione;
b) non sono state rispettate le indicazioni contenute nella dichiarazione di idoneità;
c) non è possibile la conversione in adozione produttiva degli effetti di cui all'articolo 27;
d) l'adozione o l'affidamento stranieri non si sono realizzati tramite le autorità centrali e un ente autorizzato;
e) l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si è manifestato contrario al suo interesse (5).
(5) L'intero Capo I (artt da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata al n. XXV.
Art.36.
1. L'adozione internazionale dei minori provenienti da Stati che hanno ratificato la Convenzione, o che nello spirito della Convenzione abbiano stipulato accordi bilaterali, può avvenire solo con le procedure e gli effetti previsti dalla presente legge.
2. L'adozione o l'affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un Paese non aderente alla Convenzione né firmatario di accordi bilaterali, possono essere dichiarati efficaci in Italia a condizione che:
a) sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il consenso dei genitori naturali ad una adozione che determini per il minore adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia d'origine;
b) gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneità previsto dall'articolo 30 e le procedure adottive siano state effettuate con l'intervento della Commissione di cui all'articolo 38 e di un ente autorizzato;
c) siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneità;
d) sia stata concessa l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera h). 3. Il relativo provvedimento è assunto dal tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto di idoneità all'adozione. Di tale provvedimento è data comunicazione alla Commissione, che provvede a quanto disposto dall'articolo 39, comma 1, lettera e).
4. L'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché conforme ai princìpi della Convenzione (5).
(5) L'intero Capo I (artt da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata al n. XXV.
Art.37.
1. Successivamente all'adozione, la Commissione di cui all'articolo 38 può comunicare ai genitori adottivi, eventualmente tramite il tribunale per i minorenni, solo le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute dell'adottato.2. Il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati dagli articoli 35 e 36 e la Commissione conservano le informazioni acquisite sull'origine del minore, sull'identità dei suoi genitori naturali e sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia di origine.
3. Per quanto concerne l'accesso alle altre informazioni valgono le disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani (6).
(6) L'intero Capo I (artt da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata al n. XXV.
Art.37-bis.
1. Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza (6).
(6) L'intero Capo I (artt da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata al n. XXV.Art. 38.
1. Ai fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione è costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le adozioni internazionali.2. La Commissione è composta da:
a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;
b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali;
c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
d) un rappresentante del Ministero dell'interno;
e) due rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia;
f) un rappresentante del Ministero della sanità;
g) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il presidente dura in carica due anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta.
4. I componenti della Commissione rimangono in carica quattro anni. Con regolamento adottato dalla Commissione è assicurato l'avvicendamento graduale dei componenti della Commissione stessa allo scadere del termine di permanenza in carica. A tal fine il regolamento può prorogare la durata in carica dei componenti della Commissione per periodi non superiori ad un anno.
5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche (6).
(6) L'intero Capo I (artt da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata al n. XXV.
Art.39.
1. La Commissione per le adozioni internazionali:a) collabora con le autorità centrali per le adozioni internazionali degli altri Stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie, ai fini dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia di adozione;
b) propone la stipulazione di accordi bilaterali in materia di adozione internazionale;
c) autorizza l'attività degli enti di cui all'articolo 39-ter, cura la tenuta del relativo albo, vigila sul loro operato, lo verifica almeno ogni tre anni, revoca l'autorizzazione concessa nei casi di gravi inadempienze, insufficienze o violazione delle norme della presente legge. Le medesime funzioni sono svolte dalla Commissione con riferimento all'attività svolta dai servizi per l'adozione internazionale, di cui all'articolo 39-bis;
d) agisce al fine di assicurare l'omogenea diffusione degli enti autorizzati sul territorio nazionale e delle relative rappresentanze nei Paesi stranieri;
e) conserva tutti gli atti e le informazioni relativi alle procedure di adozione internazionale;
f) promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori;
g) promuove iniziative di formazione per quanti operino o intendano operare nel campo dell'adozione;
h) autorizza l'ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione;
i) certifica la conformità dell'adozione alle disposizioni della Convenzione, come previsto dall'articolo 23, comma 1, della Convenzione stessa;
l) per le attività di informazione e formazione, collabora anche con enti diversi da quelli di cui all'articolo 39-ter.
2. La decisione dell'ente autorizzato di non concordare con l'autorità straniera l'opportunità di procedere all'adozione è sottoposta ad esame della Commissione, su istanza dei coniugi interessati; ove non confermi il precedente diniego, la Commissione può procedere direttamente, o delegando altro ente o ufficio, agli incombenti di cui all'articolo 31.
3. La Commissione attua incontri periodici con i rappresentanti degli enti autorizzati al fine di esaminare le problematiche emergenti e coordinare la programmazione degli interventi attuativi dei princìpi della Convenzione.
4. La Commissione presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, che la trasmette al Parlamento, una relazione biennale sullo stato delle adozioni internazionali, sullo stato della attuazione della Convenzione e sulla stipulazione di accordi bilaterali anche con Paesi non aderenti alla stessa (6)
(6) L'intero Capo I (artt da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata al n. XXV.
Art.39-bis.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle loro competenze:a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla presente legge;
b) vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento;
c) promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un servizio per l'adozione internazionale che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 39-ter e svolga per le coppie che lo richiedano al momento della presentazione della domanda di adozione internazionale le attività di cui all'articolo 31, comma 3.
3. I servizi per l'adozione internazionale di cui al comma 2 sono istituiti e disciplinati con legge regionale o provinciale in attuazione dei princìpi di cui alla presente legge. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono delegate le funzioni amministrative relative ai servizi per l'adozione internazionale (7).
(7) L'intero Capo I (artt da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata al n. XXV.
Art.39-ter.
1. Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), e per conservarla, gli enti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:a) essere diretti e composti da persone con adeguata formazione e competenza nel campo dell'adozione internazionale, e con idonee qualità morali;
b) avvalersi dell'apporto di professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che abbiano la capacità di sostenere i coniugi prima, durante e dopo l'adozione;
c) disporre di un'adeguata struttura organizzativa in almeno una regione o in una provincia autonoma in Italia e delle necessarie strutture personali per operare nei Paesi stranieri in cui intendono agire;
d) non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente, anche sui costi necessari per l'espletamento della procedura, ed una metodologia operativa corretta e verificabile;
e) non avere e non operare pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle persone che aspirano all'adozione, ivi comprese le discriminazioni di tipo ideologico e religioso;
f) impegnarsi a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo, anche in collaborazione con le organizzazioni non governative, e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori;
g) avere sede legale nel territorio nazionale (7).
(7) L'intero Capo I (artt da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata al n. XXV.
Art.39-quater.
1. Fermo restando quanto previsto in altre disposizioni di legge, i genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento preadottivo hanno diritto a fruire dei seguenti benefìci:
a) l'astensione dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età;
b) l'assenza dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, secondo comma, e dall'articolo 7 della predetta legge n. 903 del 1977, sino a che il minore adottato non abbia raggiunto i sei anni di età;
c) congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione (7).
(7) L'intero Capo I (artt da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata al n. XXV.
Capo II - Dell'espatrio di minori a scopo di adozione
Art.40.
I residenti all'estero, stranieri o cittadini italiani, che intendono adottare un cittadino italiano minore di età, devono presentare domanda al console italiano competente per territorio, che la inoltra al tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il luogo di dimora del minore, ovvero il luogo del suo ultimo domicilio; in mancanza di dimora o di precedente domicilio nello Stato, è competente il tribunale per i minorenni di Roma. Agli stranieri stabilmente residenti in Paesi che hanno ratificato la Convenzione, in luogo della procedura disciplinata dal primo comma si applicano le procedure stabilite nella Convenzione per quanto riguarda l'intervento ed i compiti delle autorità centrali e degli enti autorizzati. Per il resto si applicano le disposizioni della presente legge (7/a).(7/a) Comma aggiunto dall'art. 5, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata al n. XXV.
Art.41.
Il console del luogo ove risiedono gli adottanti vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, dell'ausilio di idonee organizzazioni assistenziali italiane o straniere. Qualora insorgano difficoltà di ambientamento del minore nella famiglia dei coniugi affidatari o si verifichino, comunque, fatti incompatibili con l'affidamento preadottivo, il console deve immediatamente darne notizia scritta al tribunale per i minorenni che ha pronunciato l'affidamento. Il console del luogo ove risiede il minore vigila per quanto di propria competenza perché i provvedimenti dell'autorità italiana relativi al minore abbiano esecuzione e se del caso provvede al rimpatrio del minore. Nel caso di adozione di minore stabilmente residente in Italia da parte di cittadini stranieri residenti stabilmente in Paesi che hanno ratificato la Convenzione, le funzioni attribuite al console dal presente articolo sono svolte dall'autorità centrale straniera e dall'ente autorizzato (7/a).(7/a) Comma aggiunto dall'art. 5, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata al n. XXV.
Art.42.
Qualora sia in corso nel territorio dello Stato un procedimento di adozione di un minore affidato a stranieri, o a cittadini italiani residenti all'estero, non può essere reso esecutivo un provvedimento di adozione dello stesso minore pronunciato da autorità straniera.Art.43.
Le disposizioni di cui al sesto, settimo e ottavo comma dell'articolo 9 si applicano anche ai cittadini italiani residenti all'estero. Per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni consolari, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 34, 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, numero 200. Competente ad accertare la situazione di abbandono del cittadino minore di età che si trovi all'estero e a disporre i conseguenti provvedimenti temporanei nel suo interesse ai sensi dell'articolo 10, compreso se del caso il rimpatrio, è il tribunale per i minorenni del distretto ove si trova il luogo di ultimo domicilio del minore; in mancanza di precedente domicilio nello Stato è competente il tribunale per i minorenni di Roma.
TITOLO IV - Dell'adozione in casi particolari
Capo I - Dell'adozione in casi particolari e dei suoi effetti
Art.44.
I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al primo comma dell'articolo 7:a) da persone unite al minore, orfano di padre e di madre, da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
c) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo. L'adozione, nei casi indicati nel precedente comma, è consentita anche in presenza di figli legittimi. Nei casi di cui alle lettere a) e c) l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l'adottante è persona coniugata e non separata, il minore deve essere adottato da entrambi i coniugi. In tutti i casi l'adottante deve superare di almeno diciotto anni l'età di coloro che intende adottare (8).
(8) La Corte costituzionale, con sentenza 31 gennaio-2 febbraio 1990, n. 44 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1990, n. 6 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 44, quinto comma, nella parte in cui, limitatamente al disposto della lettera b) del primo comma, non consente al giudice competente di ridurre, quando sussistano validi motivi per la realizzazione dell'unità familiare, l'intervallo di età a diciotto anni.
Art.45.
Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dall'adottando. Se l'adottando non ha compiuto i quattordici anni il consenso è dato dal suo legale rappresentante (9). Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore può, se opportuno, essere sentito.
(9) La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n. 182 (Gazz. Uff. 24 febbraio 1988, n. 8 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, secondo comma, nella parte in cui è previsto il consenso anziché l'audizione del legale rappresentante del minore.Art. 46.
Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando. Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che l'assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la potestà o dal coniuge, se convivente, dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunciare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.Art.47.
L'adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronuncia. Finché il decreto non è emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione del decreto, si può procedere, su istanza dell'altro coniuge, al compimento degli atti necessari per l'adozione. Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante.
Art.48.
Se il minore è adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la potestà sull'adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi. L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall'articolo 147 del codice civile. Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore età dell'adottato stesso, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma può impiegare le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore con l'obbligo di investirne l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell'articolo 382 del codice civile.Art.49.
L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro un mese dalla data del decreto di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo X del libro primo del codice civile. L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele può essere privato dell'amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni.Art.50.
Se cessa l'esercizio da parte, dell'adottante o degli adottanti della potestà, il tribunale per i minorenni su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, può emettere i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potestà sia ripreso dai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile.Art.51.
La revoca dell'adozione può essere pronunciata dal tribunale su domanda dell'adottante, quando l'adottato maggiore di quattordici anni abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni. Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca dell'adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l'eredità in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti. Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato, pronuncia la sentenza. Il tribunale, sentito il pubblico ministero ed il minore, può emettere altresì i provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la rappresentanza e l'amministrazione dei beni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile. Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al quarto comma, il tribunale li segnala al giudice tutelare ai fini della nomina di un tutore.Art.52.
Quando i fatti previsti nell'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato o su istanza del pubblico ministero. Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore, pronuncia sentenza. Inoltre il tribunale, sentiti il pubblico ministero ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore, può dare provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potestà sia ripreso dai genitori. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile. Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al terzo comma il tribunale li segnala al giudice tutelare al fine della nomina di un tutore.Art.53.
La revoca dell'adozione può essere promossa dal pubblico ministero in conseguenza della violazione dei doveri incombenti sugli adottanti. Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.Art.54.
Gli effetti dell'adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca. Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante.Art.55.
Si applicano al presente capo le disposizioni degli articoli 293, 294, 295, 299, 300 e 304 del codice civile.
Capo II - Delle forme dell'adozione in casi particolari.
Art.56.
Competente a pronunciarsi sull'adozione è il tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il minore. Il consenso dell'adottante e dell'adottando che ha compiuto i quattordici anni e del legale rappresentante dell'adottando deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale o ad un giudice da lui delegato (10). L'assenso delle persone indicate nell'articolo 46 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Si applicano gli articoli 313 e 314 del codice civile, ferma restando la competenza del tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni e della sezione per i minorenni della corte di appello.(10) La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n. 182 (Gazz. Uff. 24 febbraio 1988, n. 8 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 56, secondo comma, nella parte in cui è previsto il consenso anziché l'audizione del legale rappresentante il minore.
Art.57. Il tribunale verifica:
1) se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 44;
2) se l'adozione realizza il preminente interesse del minore. A tal fine il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori dell'adottando, dispone l'esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza, sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia. L'indagine dovrà riguardare in particolare:
a) l'attitudine a educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti;
b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore;
c) la personalità del minore; d) la possibilità di idonea convivenza, tenendo conto della personalità dell'adottante e del minore.
TITOLO V - Modifiche al titolo VIII del libro I del codice civile
Art.58.
L'intitolazione del titolo VIII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente: "Dell'adozione di persone maggiori di età".Art.59.
L'intitolazione del capo I del titolo VIII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente: "Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti".Art.60.
Le disposizioni di cui al capo I del titolo VIII del libro I del codice civile non si applicano alle persone minori di età.Art.61.
L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 299. - Cognome dell'adottato. - L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori assume solo il cognome dell'adottante. Il riconoscimento successivo all'adozione non fa assumere all'adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l'adozione sia successivamente revocata. Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante. Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome del marito. Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei".Art.62.
L'articolo 307 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 307. - Revoca per indegnità dell'adottante. - Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato".Art.63.
L'intitolazione del capo II del titolo VIII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente: "Delle forme dell'adozione di persone di maggiore età".Art.64.
L'articolo 312 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 312. - Accertamenti del tribunale. - Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica: 1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute; 2) se l'adozione conviene all'adottando".Art.65.
L'articolo 313 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 313. - Provvedimento del tribunale. - Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con decreto motivato decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione. L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo alla corte di appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero".Art.66.
I primi due commi dell'articolo 314 del codice civile sono sostituiti dai seguenti: "Il decreto che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito registro e comunicato all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato. Con la procedura di cui al comma precedente deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato".Art. 67.
Sono abrogati: il secondo e il terzo comma dell'articolo 293, il secondo e il terzo comma dell'articolo 296, gli articoli 301, 302, 303, 308 e 310 del codice civile. È abrogato altresì il capo III del titolo VIII del libro I del codice civile.
TITOLO VI - Norme finali, penali e transitorie
Art.68.
Il primo comma dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente: "Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194, secondo comma, 250, 252, 262, 264, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonché nel caso di minori dall'articolo 269, primo comma, del codice civile".Art.69.
In aggiunta a quanto disposto nell'articolo 51 delle disposizioni di attuazione del codice civile, nel registro delle tutele devono essere annotati i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 10 della presente legge.
Art.70.
I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell'articolo 328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire 400.000. I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente al giudice tutelare l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire 2.000.000.Art.71.
Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere di definitiva un minore, ovvero lo avvia all'estero perché sia definitivamente affidato, è punito con la reclusione da una a tre anni. Se il fatto è commesso dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza e di custodia, la pena è aumentata della metà. Se il fatto è commesso dal genitore la condanna comporta la perdita della relativa potestà e l'apertura della procedura di adottabilità; se è commesso del tutore consegue la rimozione dall'ufficio; se è commesso dalla persona cui il minore è affidato consegue la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare. Se il fatto è commesso da pubblici ufficiali, da incaricati di un pubblico servizio, da esercenti la professione sanitaria o forense, da appartenenti ad istituti di assistenza pubblici o privati nei casi di cui all'articolo 61, numeri 9 e 11, del codice penale, la pena è raddoppiata. La pena stabilita nel primo comma del presente articolo si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo denaro od altra utilità a terzi, accolgono minori in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare. Chiunque svolge opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di cui al primo comma è punito con la reclusione fino ad un anno o con multa fino a lire 2.000.000.Art.72.
Chiunque, per procurarsi denaro o altra utilità, in violazione delle disposizioni della presente legge, introduce nello Stato uno straniero minore di età perché sia definitivamente affidato a cittadini italiani è punito con la reclusione da uno a tre anni. La pena stabilita nel precedente comma si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo danaro o altra utilità a terzi, accolgono stranieri minori di età in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta l'inidoneità a ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.Art.72-bis. 1.
Chiunque svolga per conto di terzi pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri senza avere previamente ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), è punito con la pena della reclusione fino a un anno o con la multa da uno a dieci milioni di lire. 2. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da due a sei milioni di lire per i legali rappresentanti ed i responsabili di associazioni o di agenzie che trattano le pratiche di cui al comma 1. 3. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 36, comma 4, coloro che, per l'adozione di minori stranieri, si avvalgono dell'opera di associazioni, organizzazioni, enti o persone non autorizzati nelle forme di legge sono puniti con le pene di cui al comma 1 diminuite di un terzo (11).(11) Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata al n. XXV.
Art.73.
Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 900.000. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a chi fornisce tali notizie successivamente all'affidamento preadottivo e senza l'autorizzazione del tribunale per i minorenni.Art.74.
Gli ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al competente tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio naturale non riconosciuto dall'altro genitore. Il tribunale dispone l'esecuzione di opportune indagini per accertare la veridicità del riconoscimento. Nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che ricorrano gli estremi dell'impugnazione del riconoscimento il tribunale per i minorenni assume, anche d'ufficio, i provvedimenti di cui all'articolo 264, secondo comma, del codice civile.Art.75.
L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta l'assistenza legale alle procedure previste ai sensi della presente legge. La liquidazione delle spese, delle competenze e degli onorari viene effettuata dal giudice con apposita ordinanza, a richiesta del difensore, allorché l'attività di assistenza di quest'ultimo è da ritenersi cessata. Si applica la disposizione di cui all'articolo 14, secondo comma, della legge 11 agosto 1973, n. 533.Art.76.
Alle procedure relative all'adozione di minori stranieri in corso o già definite al momento di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data medesima (12).(12) La Corte costituzionale, con sentenza 1° luglio 1986, n. 199 (Gazz. Uff. 25 luglio 1986, n. 36 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 76 nella parte in cui preclude l'applicazione dell'art. 37 alle procedure già iniziate nei confronti di minore straniero in stato di abbandono in Italia.
Art.77.
Gli articoli da 404 a 413 del codice civile sono abrogati. Per le affiliazioni già pronunciate alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano i divieti e le autorizzazioni di cui all'articolo 87 del codice civile.Art.78.
Il quarto comma dell'articolo 87 del codice civile è sostituito dal seguente: "Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo".Art.79.
Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i coniugi che risultino forniti dei requisiti di cui all'art. 6 possono chiedere al tribunale per i minorenni di dichiarare, sempreché il provvedimento risponda agli interessi dell'adottato e dell'affiliato, con decreto motivato, l'estensione degli effetti della adozione nei confronti degli affiliati o adottati ai sensi dell'art. 291 del codice civile, precedentemente in vigore, se minorenni all'epoca del relativo provvedimento (13). Il tribunale dispone l'esecuzione delle opportune indagini di cui all'articolo 57, sugli adottanti e sull'adottato o affiliato. Gli adottati o affiliati che abbiano compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche i minori di età inferiore devono essere sentiti; se hanno compiuto gli anni quattordici devono prestare il consenso. Il coniuge dell'adottato o affiliato, se convivente non legalmente separato, deve prestare l'assenso. I discendenti degli adottati o affilianti che hanno superato gli anni quattordici devono essere sentiti. Se gli adottati o affiliati sono figli legittimi o riconosciuti è necessario l'assenso dei genitori. Nel caso di irreperibilità o di rifiuto non motivato, su ricorso degli adottanti o affilianti, sentiti il pubblico ministero, i genitori dell'adottato o affiliato e quest'ultimo, se ha compiuto gli anni dodici, decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo dell'assenso mancante. Al decreto relativo all'estensione degli effetti dell'adozione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25, 27 e 28, in quanto compatibili. Il decreto del tribunale per i minorenni che nega l'estensione degli effetti dell'adozione può essere impugnato anche dall'adottato o affiliato se maggiorenne.(13) La Corte costituzionale con sentenza 1° luglio 1986, n. 198 (Gazz. Uff. 25 luglio 1986, n. 36 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 79, primo comma, nella parte in cui, nella ipotesi di coniugi non più uniti in matrimonio alla data della presentazione della domanda di estensione degli effetti dell'adozione, non consente di pronunziare l'estensione stessa nei confronti degli adottati ai sensi dell'art. 291 del codice civile, precedentemente in vigore. La stessa Corte, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n. 183 (Gazz. Uff. 24 febbraio 1988, n. 8 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 79, primo comma, nella parte in cui non consente l'estensione degli effetti dell'adozione legittimante nei confronti dei minori adottati con adozione ordinaria quando la differenza di età tra adottanti e adottato superi i 40 anni.
Art.80.
Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e gli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche agli affidatari di cui al comma precedente. Le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche.Art.81.
L'ultimo comma dell'articolo 244 del codice civile è sostituito dal seguente: "L'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero quando si tratta di minore di età inferiore".Art.82.
Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle procedure previste dalla presente legge nei riguardi di persone minori di età, sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici. Sono ugualmente esenti gli atti ed i documenti relativi all'esecuzione dei provvedimenti pronunciati dal giudice nei procedimenti su indicati. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in annue lire 100.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1983 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
DURANTE: durante l'iter di adozione
Detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per una adozione internazionale
ATTENZIONE: tutte le informazioni qui riportate devono essere da voi verificate personalmente, in quanto possono non essere del tutto corrette!! Io mi sono limitato a riportare quello che ho trovato su Internet e quello che altre persone mi hanno riferito. Qualora abbiate ulteriori informazioni o rileviate inesattezze, contattateci e provvederemo subito ad aggiornare/chiarire il testo.
Nel seguito ho inserito alcune notizie sulle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per una adozione internazionale. Alcune le ho trovato on-line in alcuni siti (che riporto per correttezza), altre informazioni le ho ricevute da enti autorizzati o da persone che ho contattato personalmente o via e-mail. ... nonostante le mie indagini non mi è ancora del tutto chiaro quali siano le spese deducibili sostenute per l'adozione (rigo E26 del 730). Ho chiesto anche ad altre coppie, associazioni e a due commercialista ... purtroppo talvolta non ho ricevuto delle risposte certe e complete ad alcuni miei quesiti! Anzi, talvolta ho ricevuto risposte addirittura contrastanti. ... a dimostrazione che alcuni aspetti non sono poi così chiari ... neppure ai commercialisti! Comunque qui ho riportato tutto quello che ho saputo, ... anche se noterete che, talvolta, le indicazioni ricevute non sono del tutto congruenti.In particolare, ho ricevuto risposte contrastanti sui seguenti punti:
1) Le spese sostenute lo scorso anno di cui si ha ricevuta, si possono/devono detrarre quest'anno anche se l'adozione non è ancora terminata (ma la coppia è già iscritta ad un ente autorizzato)?
Sembrerebbe che si debba detrarle anno per anno, anche se un avvocato di una associazione, durante il "corso", aveva affermato che la legge stabiliva che tutte le spese si potevano detrarre interamente solo ad adozione completata (anche le spese sostenute in tutti gli anni precedenti).
Sembrerebbe perciò che, secondo la nuova legge per l'adozione internazionale, i costi sostenuti possano essere detratti (al 50%) dalla propria dichiarazione dei redditi dell'anno di competenza (data della ricevuta): l'adozione potrebbe non essersi ancora conclusa. Sebbene si possa dedurre anche in percentuali uguali per ogni contribuente, risulta più conveniente che la deduca interamente colui che ha il reddito più alto. Le spese per le adozione, infatti, "abbattono" l'imponibile fiscale e quindi si otterrà un rimborso maggiore.2) Si possono detrarre anche le spese sostenute per un ricorso vinto (es. parcella della psicologa designata dalla Corte di Appello, parcella dell'avvocato utilizzato per il ricorso)?
Ho avuto risposte molto contrastanti a tale riguardo, a partire dagli operatori stessi (la psicologa designata dalla Corte di Appello che ci aveva "esaminati", da noi contattata a tale riguardo, ci ha confermato che la situazione non è chiara ... e che, se fosse in noi, lei avrebbe detratto entrambe quelle spese!). In mancanza di specifiche delucidazioni da parte delle autorità competenti, da notizie che ci sono giunte, da interventi del newsgroup sull'adozione e per nostra esperienza personale, almeno alcuni Enti Autorizzati (es. CIFA, La Cicogna) nel 2002 includono nella loro specifica certificazione anche le spese eventualmente sostenute dalla coppia per il ricorso (Nota: dall'entrata in vigore della nuova legge, 15/1/2001, deve essere l'Ente a cui uno è iscritto che certifica le spese sostenute per l'adozione internazionale e quindi deducibili). Ovviamente, deve essere la coppia a farne richiesta, inviando all'Ente una loro autocertificazione delle spese sostenute per il ricorso, accompagnate da una fotocopia di tutte le relative ricevute.3) Si possono detrarre proprio TUTTE le spese sostenute per avere i documenti richiesti dal Paese in cui si adotta (es. ticket sanitari, bolli)?
Nel seguito troverete interventi e stralci di legge che presentano un elenco di spese deducibili .... vedete un po' voi!!!
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NOTA
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Da alcuni interventi interessanti apparsi nel newsgroup o ricevuti via e-mail:
Caro Enzo,
ti dico quello che mi è stato detto dalla mia associazione:1) Le spese vanno detratte in base all'anno in cui sono state sostenute, anche se l'adozione non è terminata. Si inviano le ricevute o le autocertificazioni alla proprio Ente (ad esempio, le spese chilometriche, qualora si compiano viaggi in automobile) e quello prepara un'apposita dichiarazione; non so come ci si comporta nel caso in cui uno non sia ancora iscritto ad un Ente autorizzato. Per quanto riguarda la certificazione dell'ente, questa certificazione non è necessaria solo se l'adozione si è svolta con la vecchia legge, mentre con quella nuova del 15/1/2001 è l'ente che deve certificare.
2) Le spese per il ricorso si possono detrarre, comprese quelle dell'avvocato (a noi l'associazione ci ha detto che se ne avevamo sostenute di farle pervenire che le avrebbero certificate).
3) Per quanto riguarda i ticket non so, a noi non sono stati fatti pagare ticket. L'associazione ci ha detto che possiamo detrarre anche i chilometri effettuati per andare ai corsi effettuati da loro o all'ambasciata italiana del Paese in cui si adotta, ecc .... Non credo che si possano detrarre i bolli (che per altro non dovrebbero essere richiesti sui documenti, ma che in un caso noi abbiamo dovuto pagare). Si possono detrarre anche le spese di vitto e alloggio sostenute nel Paese dei nostri figli, sempre che siano documentate, .... tenete tutti gli scontrini, ricevute, qualsiasi pezzo di carta che attesti tali pagamenti.La nostra associazione ci ha detto di farle avere anche una nostra dichiarazione delle spese di viaggio: infatti nella loro dichiarazione hanno compreso le nostre spese di viaggio per ritirare il decreto di idoneità (Cuneo - Torino andata e ritorno), i kilometri per il primo incontro con l'associazione (Cuneo - Torino A/R), oltre alla quota pagata all'associazione.
Ciao Emanuela
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Per quanto riguarda le domande di carattere fiscale, non sono esperto, ma le regole sono:
1) Sono deducibili il 50% delle spese per l'adozione internazionale
2) Le spese sono deducibili dal reddito dell'anno in cui sono state sostenute e quindi se non le deduci adesso, non le deduci più (anche se il percorso non è completato e anche se non dovesse completarsi)
3) Per la legge sulle adozioni internazionali, devono essere certificate dall'ente prescelto, anche se non sono state liquidate ad esso (noi chiediamo fotocopia dei giustificativi e certifichiamo gli importi). Non credo che la certificazione vada allegata, ma solo conservata (come per le altre deduzioni)
5) Non so come l'Ente possa certificarti le spese per l'Appello, ma forse puoi autocertificarle (ma sulla deducibilità di queste non so assolutamente nulla).
Salutoni e a presto,
Paolo
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Caro Enzo,
le spese detraibili sono relative alla sola procedura di adozione (anche se non va a buon fine) e devono essere certificate dall'Ente autorizzato a cui ci si è appoggiati.
Nel tuo caso, direi che, alla conclusione dell'adozione, dovrai chiedere all'EA di certificarti tutte le spese sostenute per portare avanti l'adozione internazionale, comprese quelle per esami del sangue o altro richieste dal Paese del bambino.
Mi sembra invece difficile immaginare di far rientrare nel discorso le spese sostenute per il ricorso in appello anche se, in fase di eventuale contenzioso potrebbero esserci dei spazi di discussione.
In ogni caso, potrai dedurre ciò che l'EA ti dichiarerà e quella dichiarazione costituisce la tua documentazione da conservare al pari di altre ricevute di spese di altro genere, deducibili.
Ciao
Antonio
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Risoluzione del 08/05/2000 n. 55
Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Dir.centrale: Affari giuridici e contenz. tributario - Ufficio del Direttore
Oggetto: Deducibilita' delle spese relative alla procedura di adozione internazionale di minori stranieri.
Sintesi: La risoluzione fornisce chiarimenti in merito alla deducibilita' dal reddito complessivo delle spese sostenute dai genitori adottivi per la procedura di adozione internazionale.
Testo: Alla Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio
Con la nota del 13 marzo 2000, la Confederazione italiana agricoltori (CIA) ha chiesto chiarimenti in merito alla deducibilita' dal reddito complessivo delle spese sostenute dai genitori adottivi per la procedura di adozione internazionale.
A tale riguardo la Confederazione istante richiama:
- la disposizione contenuta nell'art. 10, comma 1, lett. l-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in base alla quale dal reddito complessivo si deduce "il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della L. 4 maggio 1983, n. 184";
- le indicazioni contenute nell'Appendice della dichiarazione dei redditi, modello 730/2000. In particolare viene fatto riferimento alla voce "Altri oneri deducibili" laddove viene precisato che nel rigo E22 (oneri per i quali e' prevista la deduzione dal reddito complessivo) va indicato "il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri certificate nell'ammontare complessivo dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo I del Titolo III della L. 4 maggio 1983, n. 184".
Relativamente alla deduzione in parola, prevista nella dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1999 (modello 730/2000 e modello UNICO 2000), l'istante esprime alcune perplessita' in ordine alla immediata applicazione della stessa tenuto conto che:
- viene fatto riferimento alla disposizione contenuta nell'articolo 31, comma 3, lettera o), della legge 4 maggio 1983, n. 184, cosi' come sostituito dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, in base alla quale l'ente autorizzato a seguire le procedure di adozione, "certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione";
- l'ente che certifica le spese e' soggetto a preventiva autorizzazione da parte della Commissione per le adozioni internazionali, costituita, con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 492, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali;
- ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 476 del 1998, "le domande gia' presentate alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle inoltrate successivamente continuano ad essere esaminate e trattate secondo le disposizioni di natura procedimentale anteriori, sino all'avvenuta costituzione della Commissione per le adozioni internazionali e alla pubblicazione dell'albo degli enti autorizzati".
Cio' premesso viene chiesto di conoscere:
- se, in attesa della costituzione dell'albo degli enti autorizzati, la certificazione richiamata nell'appendice della dichiarazione dei redditi, modello 730/2000, potra' essere rilasciata dagli enti (autorizzati o meno) che hanno curato la procedura di adozione per conto degli aspiranti adottandi, ovvero dai soggetti che hanno posto in essere la procedura direttamente, senza avvalersi degli enti;
- se fra le spese certificabili siano comprese quelle riferite all'assistenza che gli adottandi hanno ricevuto, alla legalizzazione dei documenti, alla traduzione degli stessi, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno, al cambio di lire in valuta estera, all'eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti, ad altre spese documentate finalizzate all'adozione del minore.
Al riguardo, e' opportuno evidenziare che la previsione contenuta nell'art. 10, comma 1, lett. l-bis), del Tuir, dispone la deduzione, nella misura del 50 per cento, delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della L. 4 maggio 1983, n. 184.
Tale nuovo onere, deducibile dal reddito complessivo, e' stato introdotto a regime nel Tuir per effetto della disposizione contenuta nell'art. 4 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993.
Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione di minori stranieri".
Cio' posto, si rileva che l'art. 3 della stessa legge n. 476 del 1998 ha sostituito il Capo I del Titolo III della legge n. 184 del 1983 prevedendo, fra l'altro, che ai fini del riconoscimento della deduzione nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per l'espletamento delle pratiche di adozione internazionale, e' necessario che tali spese siano certificate dagli enti autorizzati che abbiano ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione.
Come chiarito nella voce di appendice richiamata dalla Confederazione istante, nel rigo E22 del Modello 730/2000 va indicato il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri che siano certificate dall'ente autorizzato ai sensi dell'art. 39 della legge n. 476 del 1998, che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione. Tale precisazione fa ovviamente riferimento al nuovo disposto normativo contenuto nella legge n. 476 del 1998.
Tuttavia, e' opportuno evidenziare che l'art. 8 della piu' volte richiamata legge n. 476 del 1998, ha disposto che fino all'avvenuta costituzione della Commissione per le adozioni internazionali e alla pubblicazione dell'albo degli enti autorizzati, le domande di adozione gia' presentate nonche' quelle inoltrate successivamente al 15 gennaio 2000 (data di entrata in vigore della legge n, 476 del 1998) continueranno ad essere esaminate e trattate secondo le disposizioni di natura procedimentale anteriormente vigenti.
Cio' premesso, costituitasi nel frattempo la Commissione per le adozioni internazionali a norma del D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 492, si
ritiene che fino alla data di pubblicazione dell'albo degli enti autorizzati, il sostenimento delle spese per le pratiche di adozione internazionale comporti il riconoscimento della deduzione, nel rispetto del principio di cassa, nella prevista misura del 50 per cento, anche qualora gli aspiranti adottandi si siano avvalsi di enti non autorizzati ovvero quando abbiano posto in essere le procedure di adozione senza l'ausilio di alcun intermediario.
In tali ipotesi, assume rilevanza, rispettivamente, la certificazione delle spese rilasciata dall'ente che ha curato la procedura, anche se non formalmente autorizzato, ovvero la documentazione in possesso del contribuente o l'autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).
Si precisa, infine, che fra le spese certificabili o documentabili sono comprese quelle riferite all'assistenza che gli adottandi hanno ricevuto, alla legalizzazione dei documenti, alla traduzione degli stessi, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno, all'eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti, ad altre spese documentate finalizzate all'adozione del minore. Qualora le predette spese sono sostenute in valuta estera si applica la disciplina di cui all'articolo 9, comma 2, del Tuir.
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D. Danno diritto a deduzione dal reddito o a detrazione d'imposta le somme versate per le adozioni a distanza?
(http://www.studiobs.it/faq1.html#detr)R. Le spese sostenute per le cosiddette adozioni a distanza non costituiscono oneri deducibili o che danno diritto a detrazione.
D. Quali sono le spese deducibili sostenute per le procedure di adozione internazionale?
(http://www.studiobs.it/faq1.html#detr)R. Con la risoluzione n. 55/E dell'8 maggio 2000 e' stato precisato che ai sensi dell'art.10, primo comma, lettera 1-bis del TUIR, sono deducibili le spese certificabili o documentabili riferite all'assistenza che gli adottanti hanno ricevuto, alla legalizzazione dei documenti, alla traduzione degli stessi, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno, alla eventuale quota associativa nel caso in cui l'adozione sia stata curata da enti, nonche' alle altre spese documentate finalizzate all'adozione del minore straniero. Non si fa, pertanto, riferimento ai soli oneri burocratici connessi alla procedura di adozione, ma a tutte le spese purche' certificate o certificabili o documentabili. Per le procedure di adozione avvenute prima della costituzione della Commissione per le adozioni internazionali e della pubblicazione degli enti autorizzati, la documentazione delle suddette spese puo' essere fornita dall'ente non autorizzato o mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
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Il Sole 24 Ore: dalla rubrica "l'esperto risponde" cura di A. Tangorra
10 giugno 2001
L'ESPERTO RISPONDE FISCO - DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE SPESE DEDUCIBILI AL 50% PER LE ADOZIONI STRANIERE
Con mio marito ho formulato una richiesta di adozione inizialmente non accolta dal tribunale. Dopo il ricorso, il tribunale ci ha concesso l'idoneità. Le spese legali nel frattempo sostenute per il ricorso, saldate lo scorso anno, possono essere scalate dalla prossima dichiarazione dei redditi? Dobbiamo suddividerle a metà o le può detrarre anche uno solo dei coniugi?
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E' opportuno ricordare che rientrano tra gli oneri deducibili, il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione soltanto di minori stranieri.
In questo caso, le spese devono essere certificate dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione disciplinata dalla legge 184 del 4 maggio 1983.
Peraltro, fino al 31 ottobre 2000 la deduzione è consentita anche se gli adottanti si sono avvalsi di enti non autorizzati o hanno posto in essere le procedure di adozione senza l'aiuto di intermediari.
Se rientrano tra quelle sopra indicate, le spese in discorso sono deducibili (sempre nella percentuale del 50%) dai genitori nella misura in cui le hanno effettivamente sostenute.22 gennaio 2001
L'ESPERTO RISPONDE FISCO - DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE LE SPESE SCALABILI NELL'ADOZIONE DALLA RUSSIAPer l'adozione di un ragazzo russo di 9 anni tramite un'associazione ho contattato il responsabile russo che cura tutte le pratiche notarili e legali. Il responsabile non rilascerà ricevuta per una certa somma fissa, che anticipatamente si dovrà versare in contanti. Come procedere per la deduzione dei costi al 50% sulla dichiarazione dei redditi mia e di mia moglie, entrambi possessori di reddito? Mia moglie, che è lavoratrice dipendente, quanti giorni e/o ore di permesso potrà chiedere?
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Con la risoluzione 55/E dell'8 maggio 2000 è stato precisato che, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera 1-bis) del Tuir, sono deducibili solo le spese certificabili o documentabili sostenute dai genitori adottanti.
Deve trattarsi, secondo l'amministrazione finanziaria, di spese riferite all'assistenza, alla legalizzazione e alla traduzione dei documenti, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno, nonché alle altre spese documentate finalizzate all'adozione del minore straniero.
Nella circolare ministeriale 101 del 19 maggio 2000 questo concetto viene rafforzato e ribadito: si deve fare, pertanto, riferimento a tutte le spese purché certificate, certificabili o documentabili.
In assenza di questi requisiti la deduzione deve ritenersi pertanto preclusa.
Con riferimento all'ultimo quesito, si sottolinea che l'articolo 3 della legge 8 marzo 2000, n. 53 dispone che le lavoratrici che abbiano adottato bambini, o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo, possono avvalersi del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa tra sei e dodici anni.
18 dicembre 2000
L'ESPERTO RISPONDE FISCO - DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE I REQUISITI PER DEDURRE LE SPESE DELL'ADOZIONE
Un contribuente, che ha iniziato le pratiche sia per l'adozione nazionale che internazionale, ha diritto alla detrazione per le spese già sostenute per l'adozione internazionale, qualora debba rinunciare all'adozione internazionale avendo accettato dal Tribunale italiano un'adozione nazionale? Si precisa che il tribunale italiano richiede la rinuncia all'adozione internazionale al momento dell'affidamento pre-adozionale del minore.
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La disposizione contenuta nell'articolo 10, comma 1, lettera 1-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, dispone che dal reddito complessivo si deduce "il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184". Né dal testo della norma, né dalle pronunce ministeriali intervenute sulla materia (si vedano: risoluzione ministeriale 55 dell'8 maggio 2000 e circolare ministeriale 98 del 17 maggio 2000) si evince il principio in base al quale le spese sono deducibili a condizione che la procedura si perfezioni.
Del resto, se si adottasse questa interpretazione si penalizzerebbe ingiustamente chi non riesce a conseguire l'adozione del minore per motivi indipendenti dalla sua volontà o perché costretto (come nel caso posto dal lettore) a rinunciare. Si è quindi propensi a fornire risposta affermativa al quesito posto.
29 maggio 2000
L'ESPERTO RISPONDE FISCO - DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE QUALI COSTI SONO DEDUCIBILI NELL'ADOZIONE DI STRANIERINelle istruzioni del modello 730/2000, al punto 6 dell'appendice, alla voce "altri oneri", viene data la possibilità di dedurre il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri certificate nel loro importo complessivo. Cosa si intende per "spese sostenute per l'espletamento della procedura di adozione"? Sono solo le spese inerenti alla procedura formale (timbri ministeriali sui documenti, onorario dell'avvocato, offerta all'orfanotrofio, eccetera) oppure si possono includere anche le spese di viaggio e di soggiorno all'estero se obbligatorio? Per quanto riguarda la certificazione delle spese, è ammessa quella effettuata da un soggetto straniero, operante per conto dell'ente italiano autorizzato che ha ricevuto l'incarico per lo svolgimento della procedura di adozione?
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In relazione ai problemi posti nel quesito, si deve richiamare la risoluzione ministeriale 55 dell'8 maggio 2000. In tale sede il ministero delle Finanze ha chiarito che :
- le spese oggetto della deduzione sono quelle riferite all'assistenza che gli adottandi hanno ricevuto, oltre che ai trasferimenti o al soggiorno presso il Paese estero.
Per quanto concerne il secondo quesito, nella stessa risoluzione è stato chiarito che, in ordine alla documentazione richiesta per giustificare la deduzione dell'onere, è sufficiente esibire una certificazione dell'ente che ha curato la procedura, anche se non rientra tra quelli autorizzati, ovvero l'autocertificazione effettuata ai sensi della legge 15/68. Anche nel secondo caso la risposta è affermativa.
Guida Normativa - 16 maggio 2000
OGGETTO: Deducibilita' delle spese relative alla procedura di adozione internazionale di minori stranieri.
Con la nota del 13 marzo 2000, la Confederazione italiana agricoltori (CIA) ha chiesto chiarimenti in merito alla deducibilita' dal reddito complessivo delle spese sostenute dai genitori adottivi per la procedura di adozione internazionale.
A tale riguardo la Confederazione istante richiama:
ƒ la disposizione contenuta nell'art. 10, comma 1, lett. l-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in base alla quale dal reddito complessivo si deduce "il cin-quanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della L. 4 maggio 1983, n. 184";
ƒ le indicazioni contenute nell'Appendice della dichiarazione dei redditi, modello 730/2000. In particolare viene fatto riferimento alla voce "Altri oneri deducibili" laddove viene precisato che nel rigo E22 (oneri per i quali e' prevista la deduzione dal reddito complessivo) va indicato "il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri certificate nell'ammontare complessivo dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo I del Titolo III della L. 4 maggio 1983, n. 184". Relativamente alla deduzione in parola, prevista nella dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1999 (modello 730/2000 e modello UNICO 2000), l'istante esprime alcune perplessita' in ordine alla immediata applicazione della stessa tenuto conto che:
ƒ viene fatto riferimento alla disposizione contenuta nell'articolo 31, comma 3, lettera o) , della legge 4 maggio 1983, n. 184, cosi' come sostituito dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, in base alla quale l'ente autorizzato a seguire le procedure di adozione, "certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione";
ƒ l'ente che certifica le spese e' soggetto a preventiva autorizzazione da parte della Commissione per le adozioni internazionali, costituita, con decreto del Presidente della Repubblica 1¦ dicembre 1999, n. 492, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali;
ƒ ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 476 del 1998,
"le domande gia' presentate alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle inoltrate successivamente continuano ad essere esaminate e trattate secondo le disposizioni di natura procedimentale anteriori, sino alla avvenuta costituzione della Commissione per le adozioni internazionali e alla pubblicazione dell'albo degli enti autorizzati".
Cio' premesso viene chiesto di conoscere:
ƒ se, in attesa della costituzione dell'albo degli enti autorizzati, la certificazione richiamata nell'appendice della dichiarazione dei redditi, modello 730/2000, potra' essere rilasciata dagli enti (autorizzati o meno) che hanno curato la procedura di adozione per conto degli aspiranti adottandi, ovvero dai soggetti che hanno posto in essere la procedura direttamente, senza avvalersi degli enti;
ƒ se fra le spese certificabili siano comprese quelle riferite all'assistenza che gli adottandi hanno rice-vuto, alla legalizzazione dei documenti, alla traduzione degli stessi, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno, al cambio di lire in valuta estera, all'eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti, ad altre spese documentate finalizzate all'adozione del minore.
Al riguardo, e' opportuno evidenziare che la previsione contenuta nell'art. 10, comma 1, lett. l-bis), del Tuir, dispone la deduzione, nella misura del 50 per cento, delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della L. 4 maggio 1983, n. 184.
Tale nuovo onere, deducibile dal reddito complessivo, e' stato introdotto a regime nel Tuir per effetto della disposizione contenuta nell'art. 4 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione di minori stranieri".
Cio' posto, si rileva che l'art. 3 della stessa legge n. 476 del 1998 ha sostituito il Capo I del Titolo III della legge n. 184 del 1983 prevedendo, fra l'altro, che ai fini del riconoscimento della deduzione nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per l'espletamento delle pratiche di adozione internazionale, e' necessario che tali spese siano certificate dagli enti autorizzati che abbiano ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione.
Come chiarito nella voce di appendice richiamata dalla Confederazione istante, nel rigo E22 del Model-lo 730/2000 va indicato il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri che siano certificate dall'ente autorizzato ai sensi dell'art. 39 della legge n. 476 del 1998, che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione. Tale precisazione fa ovviamente riferimento al nuovo disposto normativo contenuto nella legge n. 476 del 1998.
Tuttavia, e' opportuno evidenziare che l'art. 8 della piu' volte richiamata legge n. 476 del 1998, ha disposto che fino all'avvenuta costituzione della Commissione per le adozioni internazionali e alla pubblicazione dell'albo degli enti autorizzati, le domande di adozione gia' presentate nonche' quelle inoltrate successivamente al 15 gennaio 2000 (data di entrata in vigore della legge n. 476 del 1998) continueranno ad essere esaminate e trattate secondo le disposizioni di natura procedimentale anteriormente vigenti.
Cio' premesso, costituitasi nel frattempo la Commissione per le adozioni internazionali a norma del D.P.R. 1¦ dicembre 1999, n. 492, si ritiene che fino alla data di pubblicazione dell'albo degli enti autorizzati, il sostenimento delle spese per le pratiche di adozione internazionale comporti il riconoscimento della deduzione, nel rispetto del principio di cassa, nella prevista misura del 50 per cento, anche qualora gli aspiranti adottandi si siano avvalsi di enti non autorizzati ovvero quando abbiano posto in essere le procedure di adozione senza l'ausilio di alcun inter-mediario.
In tali ipotesi, assume rilevanza, rispettivamente, la certificazione delle spese rilasciata dall'ente che ha curato la procedura, anche se non formalmente autorizzato, ovvero la documentazione in possesso del contribuente o l'autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).
Si precisa, infine, che fra le spese certificabili o documentabili sono comprese quelle riferite all'assistenza che gli adottandi hanno ricevuto, alla legalizzazione dei documenti, alla traduzione degli stessi, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno, all'eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti, ad altre spese documentate finalizzate all'adozione del minore. Qualora le predette spese sono sostenute in valuta estera si applica la disciplina di cui all'articolo 9, comma 2, del Tuir.Non sempre le ditte sono al corrente delle leggi che regolano i diritti delle persone che adottano dei bimbi. Perciò talvolta può essere utile sapere a priori quali sono i propri diritti e quali sono le leggi/sentenze che uno può mostrare loro qualora non ne fossero al corrente.
Vi dico fin da subito che non sarà facile far valere i propri diritti: penso (e spero) sia dovuto al fatto che, in percentuale, i dipendenti che adottano non sono molti, per cui le persone che operano al Personale non sempre sono aggiornate sulle nuove normative in questione.
Ad esempio, a mia moglie (che lavora come medico in un ospedale pubblico) le hanno inizialmente detto che non aveva diritto né ai permessi giornalieri per maternità (perchè il bimbo adottato ha più di un anno, mentre invece esiste una Sentenza della Corte Costituzionale, 26 marzo - 1 aprile 2003 n. 104 che estende la fruizione degli ex-permessi di allattamento a tutti i casi di adozione o affidamento "entro il primo anno dall'ingresso del minore in famiglia") né l’anticipo del TFR per compensare il mancato stipendio durante la permanenza all'estero e i congedi parentali (purtroppo per questo secondo punto sembra che avessero ragione in quanto, nonostante l'Art. 7, co. 1 della legge n. 53 del 8/3/2000, non esiste ancora attualmente[2003] un decreto attuativo del Governo per i dipendenti pubblici, mentre esiste per molti dipendenti di ditte private).
Analogamente, per quanto riguarda la ditta in cui lavoro io, gli addetti del Personale mi hanno dato una risposta dopo più di 25 giorni da quando avevo inoltrato la richiesta di congedo per il periodo di permanenza nello Stato estero: in una prima istanza, mi avevano chiesto se potevo dare loro informazioni sulla legge in questione in quanto non ne erano a conoscenza: comunque alla fine la ditta privata in cui lavoro mi ha concesso anche l'anticipo del TFR.
Insomma, sono diritti imposti per legge o sono a discrezione dei direttori del personale e dipende tutto dallo specifico contratto di lavoro?? ... oppure regna l'ignoranza per cui, se uno crede a quello che gli viene detto in prima istanza dal Personale, può vedersi negato un diritto? Come ci si può comportare per fare valere i propri diritti se davvero sono tali?Sono tutte domande a cui non ho una risposta certa!! Tuttavia, ho cercato su Internet informazioni utili a capire meglio ciò che è sancito per legge. Se qualche visitatore del sito ha ulteriori informazioni, ovviamente mi scriva una email e completerò l'analisi da me fatta!
Nel seguito vi riporto ciò che ho trovato, sperando di farvi risparmiare del tempo! Innanzitutto, le leggi di riferimento sono le seguenti:
Tra i siti di maggior interesse su questo argomento consiglio soprattutto i seguenti:
Congedo per il periodo di permanenza nello Stato estero per adozione internazionale
Dal testo di Legge 476 del 31/12/1998
art.31 comma 3:L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione: ...
n) certifica la durata delle necessarie assenze dal lavoro, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 39-quater, nel caso in cui le stesse non siano determinate da ragioni di salute del bambino, nonché la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso di congedo non retribuito ai sensi della lettera c) del medesimo comma 1 dell'articolo 39-quater;
o) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.…..
Art. 39-quater - Fermo restando quanto previsto in altre disposizioni di legge, i genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento preadottivo hanno diritto a fruire dei seguenti benefíci:
a) l'astensione dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età;
b) l'assenza dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, secondo comma, e dall'articolo 7 della predetta legge n. 903 del 1977, sino a che il minore adottato non abbia raggiunto i sei anni di età;
c) congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione".
Congedo parentale
La Legge n. 53 dell’8 marzo 2000 e il successivo Decreto Legislativo 151 del 26 marzo 2001 hanno introdotto nel panorama giuridico italiano nuove disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi
delle città.
Il nuovo congedo parentale si è arricchito in termini di durata (da 6 a 11 mesi), di frazionabilità (fino a un giorno, seguito da rientro lavorativo), di dilazionabilità (a partire dalla nascita o dalla fine
del congedo di maternità e fino all’ottavo compleanno del figlio) e di compresenza nella cura (visto che può essere utilizzato simultaneamente dalla coppia di lavoratori subordinati).
Il congedo può essere usufruito per intero o per frazioni di tempo, anche per un giorno, ma tra un periodo e l’altro di astensione deve essere effettuata una ripresa effettiva del lavoro. L’utilizzazione del congedo va coordinata con quello di cui ha diritto l’altro genitore: infatti la coppia può sommare al massimo 10 mesi di assenza, da usufruire anche contemporaneamente.
Il periodo cumulativo può diventare di 11 mesi se il congedo di cura è utilizzato dal padre lavoratore per almeno 3 mesi (per es. 6 mesi per la madre e 5 per il padre; 4 per la madre, 7 per il padre).E’ riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione senza condizioni di reddito nei seguenti casi:
1. per un periodo di astensione complessiva tra i genitori di 6 mesi (vedi Circolare INPS numero 109 del 6-6-2000)
2. per i genitori naturali, fino al 3° anno di vita del bambino (e cioè fino al giorno compreso del 3° compleanno) con contribuzione figurativa. Nel caso di adozione/affidamento, il congedo parentale puo' essere fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
Per la copertura della minor retribuzione è possibile chiedere l’anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto. La richiesta va inoltrata prima dell’inizio del congedo parentale. L’anticipazione è corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo. I periodi di congedo non comportano riduzione di anzianità di servizio e valgono ai fini del trattamento previdenziale.L'Ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo parentale.
La normativa contempla anche casi particolari e, al profano come me, non sempre tutto è risultato del tutto chiaro: perciò consiglio anche a voi di leggere un opuscolo appositamente redatto dai sidacati che chiarisce, anche con l'ausilio di sezioni con domande e risposte, i punti essenziali della legge 53. Tale opuscolo si trova attualmente on-line al seguente link:
http://www.pmt.cgil.it/legge53/indice.htm (potete anche scaricare la seguente versione che mi ero scaricato io ed in cui ho già evidenziato le parti che erano di particolare interesse per una coppia di genitori adottivi: )
Link dove scaricare i moduli INPS per le richieste delle domande di congedo ed astensione facoltativa:
http://www.pmt.cgil.it/legge53/indice_t.htm
L'avvocato Avv. Mariuccia Meroni di Genitori si diventa ha così gentilmente risposto ad alcuni miei dubbi relativi ai permessi (30/9/2003):
"Al complesso quesito posto dal genitore in attesa di perfezionare l'adozione internazionale, riterrei di rispodere nei seguenti termini.
Occore precisare, in primo luogo, che la nuova disciplina introdotta dal T.U. 151/2001, ha modificato la terminologia e non solo l'istituto, che ha sostituito quello dell'astensione facoltativa.
Altra importante novità riguarda l'avere garantito ad entrambi i genitori di assentarsi dal lavoro per godere di un peridodo di congedo parentale, oltretutto, il padre può esercitare tale diritto indipendemente da quello della madre, anche se casalinga.
Ciò posto, passiamo ai diversi quesiti.
Durata del congedo: Il congedo può essere goduto entro i primi tre anni dall'ingresso del bambino nella nuova famiglia se, al momento dell'adozione, il bambino ha un'età compresa tra i 6 e i 12 anni (quindi oltre l'età prescritta di 8 anni pr i figli naturali). Nel caso di adozione internazionale, il T.U. 149/2001 prevede addirittura un trattamento di favore poichè il congedo spetta indipendentemente dall'età del bambino, in pratica sino alla maggiore età.
Il limite di durata non può eccedere di 10 mesi complessivi, salvo il caso in cui il padre eserciti un diritto per un periodo continuativo o frazionato, non inferiore a 3 mesi. In tal caso, il limite è elevato sino ad 11 mesi.
Nell'ambito del limite di 10 mesi, il congedo si ripartisce tra i genitori: alla madre per un peridodo frazionato o continuativo non superiore a 6 mesi e al padre per un periodo analogo elevabile a 7 mesi. Tale periodo può prolungarsi sino a 3 anni, qualora il bambino presenti un grave handicap.
Comunicazione al datore di lavoro: Vi è un onere di preavviso al datore di lavoro sulla scorta di quanto prescritto nei contratti collettivi di lavoro e comunque, per un periodo non inferiore a 15 giorni, con l'indicazione del termine iniziale e del termine finale del congedo In caso di rifiuto da parte del datore di lavoro, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa.
Trattamento economico: L'istituto dei congedi parentali gode di un trattamento meno favorevole rispetto a quello per maternità e paternità poichè spetta un 30% della retribuzione media, tuttavia è utile ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio ma non per la maturazione delle ferie e di altri trattamenti economici. La copertura assicurativa è del 100% nei primi sei mesi complessivi e non oltre il terzo anno di vita del bambino. Per il periodo successivo è parziale con possibilità di riscatto da parte del genitore.
Sul punto segnalo la circolare INPS n. 138/2001."==================================================
Alberto, un visitatore del sito, mi ha inviato via email un'interessantissima circolare inps del 04/02/2008 relativa ai congedi parentali interessa soprattutto le adozioni in particolare le internazionali: si legge infatti che la possibilita` di usufruizione e` di 8 anni a partire dall'inizio dell'adozione (e non piu` entro ill compimento di 8 anni del figlio!)
Permessi giornalieri per maternità
Dal capito relativo al Riposi e permessi (Art. 3 - 4 Legge 53, Art. 39 - 40 della Legge 53) dell'opuscolo redatto dai sindacati sulle disposizioni della legge 53 8/3/2000:
"La lavoratrice madre ha diritto a permessi giornalieri per il primo anno di età del bambino nella misura di: 2 ore se l’orario di lavoro è fino a 6 ore, 1 ora se l’orario è inferiore a 6 ore.
Le ore di riposo sono estese al padre lavoratore se:• i figli sono affidati al padre
• la madre lavoratrice dipendente non se ne avvale
• in caso di morte o di grave infermità della madre
• la madre non è lavoratrice dipendente ma lavoratrice autonoma, collaboratrice, libera professionista
Le ore di permesso sono considerate come ore lavorative per la durata e la retribuzione. Hanno copertura previdenziale figurativa.
Genitori adottivi o affidatari
In caso di parto plurimo le ore raddoppiano. Le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal padre."
ATTENZIONE: La Sentenza della Corte Costituzionale 1/4/2003 n. 104 ha modificato la legge sulla tutela della maternità e paternità estendendo la fruizione degli ex-permessi di allattamento a tutti i casi di adozione o affidamento "entro il primo anno dall'ingresso del minore in famiglia".
Anticipo del TFR
Il trattamento di fine rapporto (prima chiamato con la voce "indennità di anzianità" o "liquidazione") è una fetta di retribuzione che il lavoratore "mette in tasca" quando lascia l'azienda (vedi legge n.297 del 29 maggio 1982 e articoli n. 2120 - 2121 - 2776 del codice civile). L'anticipo può essere ottenuto una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e richiesde sia la maturazione di almeno otto anni di anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro sia il il contenimento dell’anticipazione entro il 70% del trattamento spettante nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta nonché entro i limiti del 10% degli aventi titolo e del 4% del numero totale dei dipendenti. Quanto sopra vale, ferme restando eventuali clausole di miglior favore stabilite dalla contrattazione collettiva di categoria e aziendale e da contratti individuali. Per magiori dettagli: Anticipo TFR vandecum.pdf.
Da http://www.leradicieleali.com/html/aiuti.html:
"Per l'adozione e l'affidamento preadottivo internazionale si ha diritto a fruire di un congedo facoltativo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione e l'affidamento; il congedo non comporta indennita' ne' retribuzione. E' qui che entra in gioco il TFR: questo può essere anticipato per compensare le spese sostenute durante i congedi parentali per astensione facoltativa; il TFR viene considerato, in questo caso, un aiuto economico per gli stipendi non percepiti durante il congedo o per le spese sostenute in quel periodo.
L'anticipo TFR è corrisposto con la retribuzione del mese precedente l'inizio del congedo; va specificato che l'Ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione deve certificare la durata del periodo di permanenza all'estero."
===============Dal capito relativo al TFR (Art. 7, co. 1 della Legge 53: nuove ipotesi di ammissibilità all’anticipazione del trattamento di fine rapporto per i lavoratori subordinati del settore privato) dell'opuscolo redatto dai sindacati sulle disposizioni della legge 53 8/3/2000:
"Anticipo T.F.R. Art. 7 Legge 53
Lavoratrici e lavoratori pubblici e privati possono chiedere l'anticipo del T.F.R. oltre che per l'acquisto della prima casa e per cure sanitarie, per sostenere le spese durante i periodi di congedo parentale e formativo.
l'anticipazione è corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese precedente dell'inizio del congedo.per i dipendenti pubblici la norma entrerà in vigore dopo un decreto ministeriale che definirà le modalità applicative.
gli statuti delle forme pensionistiche complementari possono prevedere un'anticipazione delle prestazioni per congedi formativi.
Le condizioni attualmente in vigore per la richiesta di anticipo del T.F.R. sono:
Si può chiedere l'anticipazione anche percependo l'indennità del 30%?
SI
Si tratta, infatti, di sostegno alle spese e al reddito."
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Da http://www.cdl.mn.it/private/cliente/tfr.htm:"Una circolare del ministero del Lavoro spiega le regole previste dalla legge 53 del 2000, da "Il Sole-24 Ore" di giovedì 14 dicembre 2000. …. Il trattamento di fine rapporto può essere anticipato per far fronte alle spese che i lavoratori, a causa della ridotta o mancata retribuzione, devono sostenere durante il periodo di assenza facoltativa o per la malattia del bambino."
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Da http://www.cislmodena.it/inas/vademecumMaternita.pdf (documento CISL):
"Trattamento economico : 30% della retribuzione, salvo migliori disposizioni contrattuali (lavoratori nel settore pubblico per il primo mese hanno diritto al 100%) per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi nei primi 3 anni di vita del bambino; nei casi di minore con handicap di cui sopra l’indennità spetta al 30% per tutti i 3 anni.
Per i periodi ulteriori ai 6 mesi o richiesti dopo i 3 anni di età del bambino spetta l’indennità solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione.
Non maturano ferie e tredicesima durante il godimento del congedo parentale; mentre per il settore del pubblico impiego ferie e tredicesima maturano per il mese a retribuzione intera, mentre per gli altri mesi sono ridotte proporzionalmente. E’ possibile richiedere l’anticipo del T.F.R durante tale periodo."
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da: http://www.cgil.it/marche/Bacheca/GUIDA%20alla%20Legge%208%20marzo%202000.pdf
"Astensione facoltativa e trattamento TFR
Oltre che nelle ipotesi già previste per legge, il lavoratore potrà chiedere un anticipo del TFR per il sostenimento delle spese durante il periodo di astensione facoltativa. L’anticipazione è corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo. La disposizione di cui sopra si applica anche alle domande di anticipazione per indennità equipollenteal trattamento di fine rapporto, comunque denominate, spettanti a lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati.
Con apposito decreto ministeriale verranno definite le modalità di applicazione delle disposizioniin in materia di anticipo del TFR per i pubblici dipendenti. (ART.7)
GENITORI ADOTTIVI O AFFIDATARI
Genitori adottivi e affidatari
Ai genitori adottivi o affidatari spettano gli stessi diritti in materia di congedi per astensione facoltativa e malattie del minore.
Qualora, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un età compresa tra i 6 e i 12 anni, il diritto di astenersi dal lavoro può essere esercitato nei primi 3 anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare. (ART.3, comma 5)"
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Da http://www.studiomorandi.it/circolari/71.htm si legge:
"La legge n. 53 del 8 Marzo 2000, ha modificato il quadro dei permessi e congedi di cui i dipendenti possono fruire, in particolare per una maggiore tutela della maternità.
… La legge in esame allarga le ipotesi, previste dall’art. 2120 del Codice Civile, a fronte delle quali è possibile chiedere l’anticipazione del T.F.R..
L’anticipo del T.F.R. potrà essere richiesto per fronteggiare le spese da sostenere durante i periodi di astensione facoltativa per maternità e durante i periodi di congedo per formazione.
L’anticipazione andrà corrisposta con la retribuzione del mese che precede il periodo di congedo."
Congedi per la malattia del figlio
(articoli 47 e 50 Dlg 151/2001)
Art. 47.
Congedo per la malattia del figlio
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, 7, comma 4, e 30, comma 5)1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di eta' non superiore a tre anni. (elevato a sei anni per adozione => vedere Art. 50 seguente)
2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresi' diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di eta' compresa fra i tre e gli otto anni. (vedere Art. 50 seguente)
3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.
5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.
6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
Art. 50.
Adozioni e affidamenti
(legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)1. Il congedo per la malattia del bambino di cui al presente Capo spetta anche per le adozioni e gli affidamenti.
2. Il limite di età, di cui all'articolo 47, comma 1, è elevato a sei anni. Fino al compimento dell'ottavo anno di età si applica la disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo.
3. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo per la malattia del bambino è fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare alle condizioni previste dall'articolo 47, comma 2.