Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
febbraio 2006, n. 185 (in GU 19 maggio 2006, n.
115)
Regolamento recante modalità e criteri per
l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai
sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n.
289
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che
prevede la definizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di modalita' e criteri per l'individuazione, da parte delle
Aziende Sanitarie Locali, dell'alunno come soggetto portatore di
handicap;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visti, in particolare, gli articoli 3, 12 e 13 della suddetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 1994,
concernente l'atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle
unita' sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap;
Visto il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, concernente la legge quadro per
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e
successive modificazioni;
Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del
16 giugno 2005 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, espressi da entrambe le
commissioni nelle rispettive sedute del 9 novembre 2005;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e del Ministro della salute;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1. Finalita'
1. Il presente decreto stabilisce le modalita' e i criteri per
l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap, a norma di quanto
previsto dall'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n.
289.
Art. 2. Modalita' e criteri
1. Ai fini della individuazione dell'alunno come soggetto in situazione
di handicap, le Aziende Sanitarie dispongono, su richiesta documentata dei
genitori o degli esercenti la potesta' parentale o la tutela dell'alunno
medesimo, appositi accertamenti collegiali, nel rispetto di quanto
previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Gli accertamenti di cui al comma 1, da effettuarsi in tempi utili
rispetto all'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre trenta
giorni dalla ricezione della richiesta, sono documentati attraverso la
redazione di un verbale di individuazione dell'alunno come soggetto in
situazione di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. Il verbale,
sottoscritto dai componenti il collegio, reca l'indicazione della
patologia stabilizzata o progressiva accertata con riferimento alle
classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanita'
nonche' la specificazione dell'eventuale carattere di particolare gravita'
della medesima, in presenza dei presupposti previsti dal comma 3 del
predetto articolo 3. Al fine di garantire la congruenza degli interventi
cui gli accertamenti sono preordinati, il verbale indica l'eventuale
termine di rivedibilita' dell'accertamento effettuato.
3. Gli accertamenti di cui ai commi precedenti sono propedeutici alla
redazione della diagnosi funzionale dell'alunno, cui provvede l'unita'
multidisciplinare, prevista dall'articolo 3, comma 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, anche secondo i criteri di
classificazione di disabilita' e salute previsti dall'Organizzazione
Mondiale della Sanita'. Il verbale di accertamento, con l'eventuale
termine di rivedibilita' ed il documento relativo alla diagnosi
funzionale, sono trasmessi ai genitori o agli esercenti la potesta'
parentale o la tutela dell'alunno e da questi all'istituzione scolastica
presso cui l'alunno va iscritto, ai fini della tempestiva adozione dei
provvedimenti conseguenti.
Art. 3. Attivazione delle forme di integrazione e di
sostegno
1. Alle attivita' di cui ai commi 1 e 3 del precedente articolo 2 fa
seguito la redazione del profilo dinamico funzionale e del piano educativo
individualizzato previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, da definire entro il 30 luglio per gli effetti
previsti dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.
2. I soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, in sede di formulazione del
piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative alla
individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del
numero delle ore di sostegno.
3. Gli Enti locali, gli Uffici Scolastici Regionali e le Direzioni
Sanitarie delle Aziende Sanitarie, nel quadro delle finalita' della
legislazione nazionale e regionale vigente in materia adottano accordi
finalizzati al coordinamento degli interventi di rispettiva competenza per
garantire il rispetto dei tempi previsti per la definizione dei
provvedimenti relativi al funzionamento delle classi, ai sensi del
decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 agosto 2001, n. 333. Gli accordi sono finalizzati anche
all'organizzazione di sistematiche verifiche in ordine agli interventi
realizzati ed alla influenza esercitata dall'ambiente scolastico
sull'alunno in situazione di handicap, a norma dell'articolo 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994.
Art. 4. Situazione di handicap di particolare
gravita' ed autorizzazione al funzionamento dei posti di sostegno in
deroga
1. L'autorizzazione all'attivazione di posti di sostegno in deroga al
rapporto insegnanti/alunni, a norma dell'articolo 35, comma 7, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e' disposta dal dirigente preposto all'Ufficio
Scolastico Regionale sulla base della certificazione attestante la
particolare gravita' di cui all'articolo 2, comma 2 del presente
decreto.
Art. 5. Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli accertamenti
da effettuarsi successivamente alla sua entrata in vigore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 23 febbraio 2006
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Letta
Il Ministro dell'istruzione dell'universita' e della
ricerca Moratti
Il Ministro della salute Storace
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti
il 4 maggio 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei
servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n.
36
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
- Il testo dell'art. 35, comma 7, della legge 27
dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.), e' il
seguente: «Art. 35 (Misure di razionalizzazione in materia di
organizzazione scolastica). (Omissis). 7. Ai fini dell'integrazione
scolastica dei soggetti portatori di handicap si intendono destinatari
delle attivita' di sostegno ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, gli alunni che presentano una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva. L'attivazione di
posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni in presenza di
handicap particolarmente gravi, di cui all'art. 40 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e' autorizzata dal dirigente preposto all'ufficio
scolastico regionale assicurando comunque le garanzie per gli alunni in
situazione di handicap di cui al predetto art. 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104. All'individuazione dell'alunno come soggetto portatore di
handicap provvedono le aziende sanitarie locali sulla base di
accertamenti collegiali, con modalita' e criteri definiti con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
su proposta dei Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. (Omissis)». - Il testo degli articoli
3, 12 e 13 della legge 5 febbraio 1002, n. 104 (Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate), e' il seguente: «Art. 3 (Soggetti aventi diritto). - 1.
E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di
difficolta' di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa
e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di
emarginazione. 2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni
stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza
della minorazione, alla capacita' complessiva individuale residua e
alla efficacia delle terapie riabilitative. 3. Qualora la minorazione,
singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata
all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella
di relazione, la situazione assume connotazione di gravita'. Le
situazioni riconosciute di gravita' determinano priorita' nei
programmi e negli interventi dei servizi pubblici. 4. La presente legge
si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o
aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni
sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente
legislazione o da accordi internazionali.». «Art. 12 (Diritto
all'educazione e all'istruzione). - 1. Al bambino da 0 a 3 anni
handicappato e' garantito l'inserimento negli asili nido. 2. E'
garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona
handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni
universitarie. 3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo
sviluppo delle potenzialita' della persona handicappata
nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella
socializzazione. 4. L'esercizio del diritto all'educazione e
all'istruzione non puo' essere impedito da difficolta' di apprendimento
ne' da altre difficolta' derivanti dalle disabilita' connesse
all'handicap. 5. All'individuazione dell'alunno come persona
handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla
diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini
della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui
definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei
genitori della persona handicappata, gli operatori delle unita'
sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante
specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante
operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal
Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche
fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo
sia le difficolta' di apprendimento conseguenti alla situazione di
handicap e le possibilita' di recupero, sia le capacita' possedute che
devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e
sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona
handicappata. 6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale
iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unita' sanitarie
locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli
effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente
scolastico. 7. I compiti attribuiti alle unita' sanitarie locali dai
commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalita' indicate con apposito atto
di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'art. 5, primo comma,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 8. Il profilo dinamico-funzionale
e' aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola
elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione
secondaria superiore. 9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo
scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare
la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione
scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le
unita' sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione,
pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanita' e del
lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i
minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della
scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori
ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di
handicap e per i quali sia accertata l'impossibilita' della frequenza
della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni
di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorita'
scolastica mediante una relazione sulle attivita' svolte dai docenti in
servizio presso il centro di degenza, e' equiparata ad ogni effetto alla
frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti. 10. Negli
ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di
cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante
l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione
psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o
segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale
esperto.». «Art. 13 (Integrazione scolastica). - 1. L'integrazione
scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi
comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle universita' si
realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n.
360, e 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni, anche
attraverso: a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con
quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e
con altre attivita' sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A
tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unita' sanitarie
locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi
di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri
per gli affari sociali e della sanita', sono fissati gli indirizzi per
la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono
finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di
progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione
individualizzati, nonche' a forme di integrazione tra attivita'
scolastiche e attivita' integrative extrascolastiche. Negli accordi sono
altresi' previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti
pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attivita' di
collaborazione coordinate; b) la dotazione alle scuole e alle
universita' di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonche' di
ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione
individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio
del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri
specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e
adattamento di specifico materiale didattico; c) la programmazione da
parte dell'universita' di interventi adeguati sia al bisogno della
persona sia alla peculiarita' del piano di studio individuale; d)
l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali ad
interpreti da destinare alle universita', per facilitare la frequenza e
l'apprendimento di studenti non udenti; e) la sperimentazione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da
realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap. 2. Per le
finalita' di cui al comma 1, gli enti locali e le unita' sanitarie
locali possono altresi' prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e
del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con
handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la
socializzazione e l'integrazione, nonche' l'assegnazione di personale
docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati. 3.
Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire
l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni
con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attivita' di sostegno
mediante l'assegnazione di docenti specializzati. 4. I posti di sostegno
per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito
dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a
quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i
limiti delle disponibilita' finanziarie all'uopo preordinate dall'art.
42, comma 6, lettera h). - Il testo dell'art. 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2003, n. 132),
e' il seguente: «6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a
favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il
raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi
comuni; in tale caso e' esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art.
3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono
essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'art.
8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.». 5. Nella scuola secondaria di primo e secondo
grado sono garantite attivita' didattiche di sostegno, con priorita' per
le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con
docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate
sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano
educativo individualizzato. 6. Gli insegnanti di sostegno assumono la
contitolarita' delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano
alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica
delle attivita' di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli
di classe e dei collegi dei docenti. 6-bis. Agli studenti handicappati
iscritti all'universita' sono garantiti sussidi tecnici e didattici
specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla
lettera b) del comma 1, nonche' il supporto di appositi servizi di
tutorato specializzato, istituiti dalle universita' nei limiti del
proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di
cui al presente comma, nonche' ai commi 5 e 5-bis dell'art. 16.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 reca:
«Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unita'
sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap.». - Il
decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 reca: «Disposizioni urgenti per
assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002.». - La
legge 8 novembre 2000, n. 328 reca: «Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali.». - Il testo
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri), e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono
essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o
di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di
piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali,
ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della
legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione.». - Il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle
province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202), e'
il seguente: «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con
la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari
regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro
dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione
nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte
inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di
provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati
dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri
membri del Governo, nonche' rappresentati di amministrazioni statali,
locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il
presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il
presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata
di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei
Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se
tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 35, comma 7
delle legge 27 dicembre 2002, n. 289 si vedano le note alle
premesse.
Note all'art. 2: - Per il testo degli articoli 12 e
13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 si vedano le note alle
premesse. - Per il testo dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104 si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'art. 3, comma 2
del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, e' il
seguente: «2. Alla diagnosi funzionale provvede l'unita'
multidisciplinare composta: dal medico specialista nella patologia
segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal
terapista della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio
presso la unita' sanitaria locale o in regime di convenzione con la
medesima. La diagnosi funzionale deriva dall'acquisizione di elementi
clinici e psico-sociali. Gli elementi clinici si acquisiscono tramite la
visita medica diretta dell'alunno e l'acquisizione dell'eventuale
documentazione medica preesistente. Gli elementi psico-sociali si
acquisiscono attraverso specifica relazione in cui siano ricompresi: a)
i dati anagrafici del soggetto; b) i dati relativi alle caratteristiche
del nucleo familiare (composizione, stato di salute dei membri, tipo di
lavoro svolto, contesto ambientale, ecc.).».
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 12 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 si vedano le note alle premesse. - La
legge 20 agosto 2001, n. 333 reca: «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, recante
disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno
scolastico 2001-2002.». - Il testo dell'art. 5, comma 2, del citato
decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, e' il
seguente: «2. Il P.E.I. e' redatto, ai sensi del comma 5 del predetto
art. 12, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla USL
e/o USSL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della
scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore
psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la
potesta' parentale dell'alunno.». - Il decreto-legge 3 luglio 2001,
n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n.
333 reca: «Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio
dell'anno scolastico 2001/2002.». - Il testo dell'art. 6 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, e' il
seguente: «Art. 6 (Verifiche). - 1. Con frequenza, preferibilmente,
correlata all'ordinaria ripartizione dell'anno scolastico o, se
possibile, con frequenza trimestrale (entro ottobre-novembre, entro
febbraio-marzo, entro maggio-giugno), i soggetti indicati al comma 6
dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992, verificano gli effetti dei
diversi interventi disposti e l'influenza esercitata dall'ambiente
scolastico sull'alunno in situazione di handicap. 2. Le verifiche di
cui al comma precedente sono finalizzate a che ogni intervento destinato
all'alunno in situazione di handicap sia correlato alle effettive
potenzialita' che l'alunno stesso dimostri di possedere nei vari livelli
di apprendimento e di prestazioni educativo-riabilitative, nel rispetto
della sua salute mentale. 3. Qualora vengano rilevate ulteriori
difficolta' (momento di crisi specifica o situazioni impreviste relative
all'apprendimento) nel quadro comportamentale o di relazione o relativo
all'appuntamento del suddetto alunno, congiuntamente o da parte dei
singoli soggetti di cui al comma 1, possono essere effettuate verifiche
straordinarie, al di fuori del termine indicato dallo stesso comma 1.
Gli esiti delle verifiche devono confluire nel P.E.I.».
Nota all'art. 4: - Per il testo dell'art. 35, comma
7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 si vedano le note alle
premesse. |