La sentenza della corte costituzionale n 215/87

 

La sentenza della corte costituzionale n 215/87.

Il riconoscimento del diritto allo studio per i ragazzi in situazione di handicap inizia il suo percorso a partire dagli anni Sessanta.

Tale diritto, che trova il suo fondamento negli articoli 3 e 34 della Costituzione, ha trovato un momento di testimonianza importante con la sentenza della Corte Costituzionale 215/87.

Quest’ultima è ricordata per aver dichiarato il diritto incondizionato di integrazione  degli alunni con disabilità nelle scuole superiori, modificando (perché incostituzionale in base alla violazione degli artt. 3, 30, 31, 34 della Costituzione) la semplice “facilitazione” di frequenza degli stessi,  dichiarata al comma 3 della legge 30 Marzo 1971 n 118.

La sentenza 215/87 afferma che la frequenza alle scuole superiori per i ragazzi con disabilità deve essere non semplicemente facilitata ma “assicurata” a tutti.

I contenuti della sentenza richiamano i principi costituzionali di uguaglianza ed apertura della scuola a tutti gli alunni, indipendentemente dal loro handicap fisico o psichico, e affermano che l’interruzione della frequenza scolastica al primo ciclo di istruzione potrebbe essere dannosa non solo ai fini dello sviluppo della personalità degli stessi, ma anche rischiosa in termini di regressione del deficit.

Il diritto all’istruzione pertanto deve essere garantito “a tutti gli alunni capaci e meritevoli”, ove la capacità e il merito devono essere valutati in riferimento alla specifica condizione di handicap o minorazione, escludendo per questi ragazzi  “una disuguaglianza di fatto rispetto alla quale è invece doveroso apprestare gli strumenti idonei a rimuoverla, tra i quali è appunto fondamentale - per quanto si è già detto - l’effettivo inserimento di tali soggetti nella scuola”.

Il diritto allo studio degli alunni, indipendentemente dal  tipo di handicap o minorazione  viene sottolineato dalla stessa sentenza con: “la doverosità delle misure di integrazione e sostegno idonee a consentire ai portatori di handicap la frequenza degli istituti di istruzione anche superiore […]”, possibili impedimenti per la struttura pubblica, a causa della gravità del deficit, vanno inoltre:

-   “valutati esclusivamente in riferimento all’interesse dell’handicappato e non a quello ipoteticamente contrapposto della comunità scolastica”;

-   “misurati su entrambi gli anzidetti parametri (apprendimento ed inserimento) e non solo sul primo”;

-   “concretamente verificati alla stregua di già predisposte strutture di sostegno, senza cioè che la loro permanenza possa imputarsi alla carenza di queste.”

Il che significa, secondo la sentenza, che occorre trovare un giusto equilibrio tra interessi di chi vuole apprendere e quelli di chi vuole essere incluso, tramite interventi non solo della scuola, ma anche degli enti locali e dell’ASL, che devono offrire servizi necessari ad una corretta integrazione scolastica.

In tale ottica non può essere rifiutata l’iscrizione o la frequenza in modo aprioristico neppure agli alunni con handicap grave o gravissimo di qualunque natura esso sia.

Sulla base di questi principi, il Ministero della pubblica Istruzione emanò nella circolare n. 262/88 disposizioni sulle modalità di integrazione delle scuole superiori che prevedevano:

Presenza  di docenti specializzati al sostegno

Continuità tra scuole medie e superiori

Presenza di GLH (Gruppo di Lavoro per l’Handicap) e GLHO (Gruppo di Lavoro per  l’Handicap Operativo)

Osservatorio nazionale per l’integrazione

Speciali certificazioni rilasciate dalle ASP per consentire ai ragazzi la frequenza di alcuni laboratori presenti in determinate  tipologie di scuole (C.M. n 363/94).

Al di là del fatto giuridico (di per sé già molto importante), la sentenza ha svolto un ruolo molto importante sul piano culturale e politico.

Sul piano culturale  ha sottolineato che :

-   è da escludere, anche dal punto di vista scientifico una totale irrecuperabilità del soggetto.

-   l’integrazione scolastica del portatore di handicap ha un’enorme valenza ai fini del recupero della persona.

-   l’apprendimento e l’integrazione sono funzionali all’inserimento della persona  nel tessuto sociale.

Sul piano politico ha costretto:

-   le istituzioni scolastiche a non frapporre impedimenti all’iscrizione degli alunni con handicap e “di dare attuazione a delle misure che in virtù dei poteri-doveri loro istituzionalmente attribuiti possano già allo stato essere  da essi promosse e concretizzate”

-   al legislatore a dettare nell’ambito della propria discrezionalità una compiuta disciplina in grado di  dare organica soluzione a tale rilevante problema umano e sociale”.

È  proprio grazie a tali indicazioni che nasce  la legge quadro 104/92 che regola “Assistenza, Integrazione sociale e i Diritti delle persone handicappate” e a cui si fa ancora oggi riferimento.

Prima però di passare alla descrizione sintetica degli aspetti che caratterizzano questa legge, è bene chiarire l’iter che caratterizza l’iscrizione scolastica di un ragazzo in situazione di handicap. Tale percorso è regolato dalla Circolare Ministeriale del 23 Dicembre 1994, n 363.